Via libera al regolamento che semplifica i cambi di residenza

Pubblicato il 27 giugno 2012 Con il regolamento del Ministero dell'Interno, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 26 giugno 2012, è stato modificato l'attuale regolamento anagrafico (Dpr n.223/1989) con lo scopo di adeguarlo alle novità introdotte dal decreto legge sulle semplificazioni (Dl n.5/2012).

Si considera così completata la riforma Monti in materia anagrafica, che ha consistito in una vera e propria rivoluzione vista la grande novità che prevede che, in relazione alla modalità di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, la registrazione da parte dell'ufficiale d'anagrafe debba essere effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione. Dunque i Comuni sono tenuti ad effettuare la registrazione delle richieste di variazione di residenza entro due giorni dalla presentazione, rinviando la verifica dei dati ai 45 giorni successivi. In assenza di pronuncia di rigetto entro il termine indicato da parte della pubblica amministrazione, la domanda verrà accolta in base al principio del silenzio/assenso; il diniego da parte del comune, invece, produrrà il ripristino della posizione anagrafica precedente.

Le novità riguardano anche i cambi di residenza da un comune all’altro o dall'estero per i cittadini inseriti nell'Aire. L'ufficio anagrafico, effettuata l'iscrizione, dovrà darne immediata comunicazione in via telematica al comune di provenienza, così che questo possa procedere con la cancellazione dell’interessato dagli elenchi sempre nel termine breve dei due giorni. Entro i cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, il municipio di provenienza potrà inoltrare al nuovo comune, con modalità telematica, eventuali rettifiche e integrazioni dei dati ricevuti, assieme alla notizia di avvenuta cancellazione.

Il regolamento contiene una norma specifica anche per quanto riguarda le vertenze anagrafiche, con lo scopo di risolvere i problemi che si dovessero venire a creare tra gli uffici anagrafe dei diversi comuni. Il Prefetto ha il compito di risolvere la questione tra gli enti locali, nel caso in cui i litiganti appartengano alla stessa provincia; la questione viene rimandata al ministero dell'Interno, sentito l'Istat, se le amministrazioni coinvolte appartengono a province diverse.
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