Diviene pienamente applicabile l’indeducibilità, ai fini delle imposte dirette, del costo dei terreni sui quali insistono fabbricati strumentali: nell’Unico 2007 trova, cioè, piena attuazione la previsione di cui all’articolo 36, comma 7 del Dl 223/2006, come modificato dalla lettera a), comma 18, articolo 2, del Dl 262/2006 (convertito in legge 286/06).
Numerosi chiarimenti interpretativi delle Entrate – circolari nn. 28 e 34 del 2006, n. 1 del 2007 – hanno illustrato che il costo del fabbricato strumentale di proprietà, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili – deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione, nonché delle pertinenze. Il valore dei terreni sottostanti va indicato in apposita sezione del quadro RS di Unico 2007, dove, distinguendo tra fabbricati industriali e altri, per l’applicazione della diversa percentuale forfettaria va indicato il valore dei terreni, quindi il costo indeducibile relativo ai fabbricati acquisiti in proprietà e ai fabbricati acquisiti mediante leasing finanziario.
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