Via alle domande di contributo per gli enti di formazione professionale

Pubblicato il 05 marzo 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto del 29 gennaio 2024 che modifica i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi in favore degli enti gestori di attività formative professionali di cui alla legge n. 40 del 14 febbraio 1987.

Il decreto in parola è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2024

Presentazione delle domande

Per l'anno 2024, le domande di contributo possono essere presentate entro e non oltre 30  giorni dalla data di pubblicazione del decreto in trattazione sul sito del Ministero del lavoro (26 febbraio 2024) e pertanto entro il 27 marzo 2024, corredate della documentazione necessaria (allegato  A  e  sub allegati A1, A3 e A7).

Per gli anni successivi, le istanze di contributo vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

La domanda va inviata compilando il modulo contenuto nell'Allegato A del decreto 29 gennaio 2024.

Ripartizione del contributo

Il contributo da erogare a ciascun ente di coordinamento viene assegnato in base:

Requisiti

L’erogazione del contributo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  1. l’ente di coordinamento deve dichiarare e dimostrare di non perseguire scopo di lucro, attraverso l’iscrizione al RUNTS, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, o attraverso l’iscrizione ad altri albi o registri, o attraverso il possesso di altro titolo, comprovanti la natura soggettiva di ente senza scopo di lucro ai sensi della normativa vigente;
  2. l’ente di coordinamento deve aver svolto comprovata attività di coordinamento di enti coordinati, da almeno una annualità che precede quella per la quale viene presentata istanza del contributo;
  3. l’ente di coordinamento non deve trovarsi in alcuna delle cause ostative alla percezione del contributo;
  4. l’ente di coordinamento deve dichiarare, in sede di istanza, un minimo di enti coordinati operativi, tale da garantire le funzioni di coordinamento in almeno cinque Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di cui almeno una Regione del Mezzogiorno. Gli enti coordinati devono dimostrare di aver realizzato almeno 100 ore di unità di durata standard di formazione, nell’ambito dell’attività formativa dichiarata/attestata.
  5. l’ente di coordinamento deve possedere una struttura tecnica e organizzativa idonea allo svolgimento delle attività oggetto di contributo, nella misura minima di tre risorse umane, di cui almeno due dipendenti dedicati a tali mansioni, assunti a tempo pieno o part time per l’intero arco dell’annualità precedente alla presentazione dell’istanza, in applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Ai fini del calcolo del numero dei due dipendenti i lavoratori part time sono computati pro-quota;
  6. gli enti coordinati di cui alla lettera d) devono essere dotati di accreditamento regionale alla formazione;
  7. l’ente di coordinamento e gli enti coordinati non possono essere presenti in più di una istanza, pena l’inammissibilità delle istanze;
  8. le ore di attività formativa dichiarate/attestate da parte degli enti di coordinamento devono risultare attuate esclusivamente dai rispettivi enti coordinati, pena l’inammissibilità dell’istanze.

Si specifica che:

ATTENZIONE: L’istanza di contributo deve prevedere una quota pari ad almeno il 20% e non superiore al 70% del piano finanziario riservata al finanziamento di azioni di sistema finalizzate a favorire la promozione, l’innovazione, l’ampliamento, l’aggiornamento, la personalizzazione e la transizione all’apprendimento duale dell’offerta di formazione professionale o l’aggiornamento tecnologico delle dotazioni tecniche e strumentali degli enti gestori di attività formative.

Erogazione del contributo

Per quanto concerne l’erogazione del contributo, si evidenzia che:

Allegati
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