Over 50 non vaccinati. Arrivano le sanzioni
Pubblicato il 11 aprile 2022
Ai sensi del decreto legge 7 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione Covid-19 è stato esteso ai soggetti ultra cinquantenni.
Sul proprio sito Istituzionale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce le istruzioni utili ad evitare la sanzione amministrativa pecuniaria (pari a 100 euro) per i soggetti over 50 non in regola con gli obblighi vaccinali dalla data del 1° febbraio 2022.
Over 50 non vaccinati: procedimento sanzionatorio
Gli ultracinquantenni inadempienti riceveranno - direttamente dall’Agenzia delle Entrate Riscossione - una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”.
I soggetti destinatari del procedimento in questione sono i seguenti:
- esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;
- lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;
- personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 o che compiono il cinquantesimo anno di età successivamente all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.
Tuttavia, riceveranno la comunicazione esclusivamente i soggetti che non rispettino le seguenti condizioni:
- dal 1° febbraio 2022 non abbiano ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
- a partire dalla data del 1° febbraio 2022 non abbiano ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
- a partire dalla data del 1° febbraio 2022 non abbiano ancora effettuato la “dose booster” entro i termini di validità del Green Pass.
Obbligo vaccinale over 50: come difendersi
Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, al fine di evitare la predetta sanzione, i soggetti esenti dalla vaccinazione potranno:
- comunicare all’Azienda sanitaria locale (ASL), competente per territorio, la certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, o, in alternativa ogni altro ed eventuale motivo di assoluta e oggettiva impossibilità;
- trasmettere all’Agente della Riscossione l’avvenuta trasmissione della certificazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, usufruendo del servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’AdE.
Tramite il servizio “Comunicazione differimento/esenzione obbligo vaccinale”, i soggetti potranno:
- consultare e scaricare in formato pdf la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”;
- comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di aver inviato, all’ASL competente per territorio, la certificazione di differimento/esenzione dall’obbligo vaccinale nonché ogni altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità per l’adempimento di tale obbligo. Altresì, bisognerà comunicare: la Regione di appartenenza, l’ASL territorialmente compente e la data di trasmissione della Comunicazione effettuata all’ASL.
Nei casi in cui l’Azienda Sanitaria entro 10 giorni non riceva la predetta documentazione, sarà cura dell’Agenzia delle Entrate trasmettere la notifica di un avviso di addebito riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro, avente valore di titolo esecutivo.
I soggetti destinatari dovranno pagare la sanzione entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso.