Con l’avvicinarsi del 1° gennaio 2019 data dalla quale partirà, a meno di possibili interventi normativi di proroga, l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica tra privati (business to business e business to consumer), emergono alcune questioni operative e criticità che gli operatori dovranno cominciare ad affrontare per farsi trovare pronti all’appuntamento, in particolare sul come gestire correttamente il nuovo processo di gestione della fatturazione.
L'introduzione della fattura elettronica presuppone un progetto condiviso a livello di tutte le aree operative di una azienda, così da potere ottenere il massimo rendimento da questa nuova innovazione applicata ai processi aziendali.
Le imprese si dovranno approcciare all'obbligo con spirito costruttivo per comprendere, ad esempio, i meccanismi del Sistema di Interscambio (SDI), per veicolare correttamente il documento al destinatario ed utilizzare i campi del tracciato xml, per inserirvi dati ed informazioni utili ad una gestione immediata del ciclo attivo.
Già lo stesso Sistema di Interscambio, parte fondamentale del processo di fatturazione, da ormai tre anni “smista” il transito delle fatture elettroniche che sono indirizzate alla pubblica amministrazione, ma adesso sarà necessario probabilmente un salto tecnologico e organizzativo per la gestione delle milioni di fatture digitali che saranno emesse con l’obbligo a regime.
I lavori di adeguamento tecnologico, per farsi trovare pronti all’appuntamento del 1° gennaio 2019, sono appena iniziati e dal lato dell’Agenzia delle Entrate viene preannunciata una revisione del portale “Fatture e corrispettivi”, ovvero l’area internet con cui gli operatori possono inviare e conservare le fatture elettroniche emesse e ricevute.
Va ricordato che un primo test sulla fatturazione elettronica è tuttora in atto e riguarda la sua adozione per le operazioni di tax free shopping, operativa dal primo settembre.
Nel caso specifico, l’obbligo di e-fattura si ha per gli importi sopra i 155,00 euro, quando la controparte è un viaggiatore straniero non residente nella UE, tuttavia ancora poco più del 50% dei piccoli e medi dettaglianti ha già richiesto l’accredito presso il portale delle Dogane probabilmente perché la procedura richiede lo Spid, l’identità digitale che non tutti ancora hanno.
In preparazione dell’avvio con il prossimo anno, diverse sono le proposte avanzate dalle varie organizzazioni di categoria che saranno coinvolte da questa nuova modalità di gestione del ciclo di fatturazione.
In prima linea come naturale che sia, vi sono i rappresentanti dei Commercialisti. In particolare, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha avanzato la proposta di una proroga dell’avvio differenziata in base alle dimensioni aziendali.
Tra i clienti, in particolare quelli di minori dimensioni (o per lo meno in una parte di loro), vi è ancora una “impreparazione” tecnologia, accompagnata da difficoltà tecniche oggettive come quelle relative alla copertura della banda larga ancora non uniforme sul territorio nazionale.
Una situazione che rischierebbe anche di sovraccaricare gli studi professionali nell’affiancare i clienti, specie quelli più piccoli, nel processo di gestione della fatturazione.
Una partenza scaglionata non viene, tuttavia, vista favorevolmente da alcune associazioni di categoria, che intravedono in tale decisione maggiori complessità gestionali, ma sarebbe già nelle intenzioni dello stesso Esecutivo una partenza “soft” prevedendo in tal senso una moratoria sulle sanzioni almeno per il primo anno.
Dal lato dei professionisti maggiormente coinvolti, si segnala che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per venire incontro alla categoria, sta lavorano ad un portale specializzato da mettere a disposizione di tutti i Commercialisti e dei clienti, offrendo servizi a costi contenuti e con la previsione di un numero di fatture gratuite per gli iscritti e pervenendo ancora ad un sistema con funzionalità aggiuntive rispetto alla piattaforma delle Entrate.
Tra le problematiche che stanno venendo alla luce, una abbastanza rilevante riguarda il momento di emissione della fattura elettronica al verificarsi del quale sorge l’esigibilità del tributo (momento di effettuazione dell’operazione).
L’introduzione della fattura elettronica non modifica le regole relative al funzionamento dell’Iva, l’articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972 stabilisce che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prevede che la data di emissione della fattura è quella indicata nel campo “data” della fattura xml e da tale termine decorre l’esigibilità del tributo in capo al soggetto che ha emesso il documento (a meno che la fattura non sia stata scartata).
Teoricamente la data indicata nel file xml dovrebbe coincidere con quella in cui il documento è trasmesso al SDI e tale circostanza trova conferma in quanto affermato dell’Agenzia delle Entrate al Forum del 24 maggio 2018, in cui è stato precisato che la fattura elettronica “deve essere trasmessa al SDI al momento di effettuazione dell’operazione…..”.
Tenendo conto del processo di invio della fattura elettronica, l’Agenzia ha precisato anche che “qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal SDI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa”, rispettando la norma dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972.
E’ facile notare che è inevitabile che vi sia un intervallo temporale (anche ridotto) tra la data riportata nel file xml e quella di trasmissione della fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di far confluire l’imposta nella liquidazione nel mese/trimestre di competenza della “data” indicata nel documento (ad esempio fattura datata 31 marzo e trasmessa il 3 aprile e imposta a debito nel mese di marzo).
Con la successiva circolare n. 13 del 2 luglio 2018, l’Agenzia condivide invece un’interpretazione più restrittiva in quanto, dopo aver ribadito che le regole sulla fatturazione elettronica non hanno cambiato i termini di emissione dei documenti, precisa che non sarà improbabile che un iter di emissione si concluda oltre le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. Solo nella prima fase di applicazione, tenendo conto del necessario adeguamento tecnologico che le novità richiedono, la stessa Agenzia ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole del provvedimento del 30 aprile, ed inviato con un minimo ritardo, costituisce violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997.
Dal momento in cui la fattura è inviata, il primo esito che si riceve è la presa in carico, con cui lo SDI comunica la data di ricevimento del documento e la sua “impronta” di quanto è stato trasmesso. L'emittente dovrebbe conservare e gestire immediatamente questo primo esito.
La seconda comunicazione è successiva all'effettuazione dei controlli da parte dello SDI, il sistema verifica innanzitutto codice identificativo o Pec del destinatario e le informazioni necessarie alla consegna e, in mancanza di questi dati, il codice può essere valorizzato attraverso sette zeri, in questo caso la fattura non viene recapitata ma messa a disposizione nell'area riservata del soggetto destinatario.
Altro controllo realizzato dal SDI riguarda la correttezza o meno della partita Iva, se inesistente, la fattura viene scartata mentre se è cessata si riceve solamente una segnalazione da parte del sistema.
Il superamento di queste verifiche determina la consegna della fattura al destinatario con notifica di consegna, se la trasmissione ha avuto esito positivo, lo SDI invia al trasmittente una ricevuta di consegna della fattura mettendo a disposizione un duplicato informatico della stessa nell'area riservata del cessionario/committente oltre che in quella del cedente/prestatore. Nessuna ulteriore attività è in questo caso richiesta in capo all'emittente.
Nel caso in cui non si riesce ad individuare il canale di recapito, oppure lo stesso risulti non operativo per cause tecniche non imputabili allo SDI (casella Pec piena), verrà prodotta una ricevuta di impossibilità di recapito da parte di SDI.
La fattura viene resa disponibile dal sistema nell'area riservata del cessionario/committente inviando parallelamente al trasmittente la ricevuta di impossibilità di recapito.
Il soggetto emittente è tenuto a comunicare al ricevente che l'originale della fattura è disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
La fattura si considera comunque emessa, ma il cedente/prestatore deve rendere noto al destinatario l'invio del documento e la sua disponibilità nell'area riservata. Questa comunicazione è effettuata utilizzando canali al di fuori dal SDI.
L’appuntamento del 1° gennaio 2019 necessita l’individuazione di soluzioni di semplificazione per permettere ai contribuenti di organizzarsi per tempo al nuovo sistema.
La fattura elettronica non dovrebbe essere vista come un obbligo, ma deve essere inquadrata in un’opportunità che va colta per arrivare a obiettivi di semplificazione e di efficienza necessari, ma che fino ad oggi non si sono concretizzati.
Per prepararsi all’appuntamento, i contribuenti devono già da ora iniziare ad attivare alcuni servizi dedicati e rivedere le proprie procedure interne di gestione dei flussi di fatturazione e in ragione della dimensione del contribuente (impresa o professionista) si dovrà stabilire se sarà necessario o meno attivare un canale di trasmissione, ovvero, per i più piccoli, se è sufficiente utilizzare i software resi disponibili gratuitamente dell’Agenzia, che consentono la generazione e invio delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio (SDI) oppure bisognerà capire se converrà appoggiarsi ad un provider ovvero farsi assistere da una software house.
Un ruolo determinate lo avranno i Dottori Commercialisti in particolare per i piccoli contribuenti, i quali potranno delegare l’attivazione dei servizi di consultazione delle fatture, di invio delle fatture o di registrazione di un indirizzo telematico.
Quest’ultimo servizio è interessante perché evita che un eventuale errore di indirizzamento (codice destinatario o Pec destinatario) del fornitore non consenta al cessionario/committente di ricevere tempestivamente la fattura.
Registrandosi sul portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate, il cessionario/committente non si dovrà più preoccupare di fornire al fornitore il proprio indirizzo telematico, in quanto il sistema recapiterà tutte le fatture intestate alla partita Iva registrata a prescindere dal codice o dalla Pec del destinatario.
Un altro interessante servizio predisposto dall’Agenzia da attivare é la creazione del QRcode che contiene, per le sole partite Iva, i riferimenti fiscali del soggetto (partita Iva, codice fiscale, denominazione e ragione sociale) e, nel caso di registrazione, l’indirizzo telematico di recapito.
Il Qrcode serve al contribuente per poter fornire in piena sicurezza e con semplicità i propri dati fiscali necessari al fornitore per emettere la fattura, questo risulterà molto utile ad esempio per i dipendenti che in trasferta vanno a mangiare in un ristorante, o acquistano carburanti da un distributore.
L’esercente potrà acquisire in modo automatico i dati soggettivi d’intestazione della fattura con un risparmio di tempo e con un margine di errore pari a zero.
Relativamente al formato XML, ovvero il linguaggio che consente la rappresentazione di documenti e dati strutturati su supporto digitale, l'obbligo di emettere e trasmettere fatture in tale formato attraverso il Sistema di interscambio non deve essere percepito esclusivamente come una imposizione tale da incidere e modificare processi gestionali collaudati, ma, al contrario, deve costituire l'occasione per migliorare il proprio ciclo attivo di fatturazione riorganizzandolo non solo per risultare in linea con le specifiche tecniche approvate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 30 aprile 2018, ma anche e soprattutto per sfruttare al meglio le potenzialità che il particolare strumento è in grado di assicurare.
In relazione alla trasmissione del file, è necessario decidere se firmare o meno con una firma elettronica qualificata il flusso inviato allo SDI e prevedere un presidio specifico per la gestione delle diverse notifiche che lo stesso SDI invia all'emittente.
Relativamente alle notifiche, è anche necessario prevedere una “procedura di reazione” in caso di scarto della fattura, ma per ridurre al minimo questo rischio è necessario prevedere, prima della trasmissione, una procedura di verifica degli elementi contenuti nel file xml rispetto ai codici di controllo richiesti dal sistema SDI.
L'obbligo di fatturazione elettronica generalizzata richiede, come attività prioritaria e di fondamentale importanza, di possedere le corrette e complete informazioni per emettere la fattura, ed in particolare partita Iva e codice fiscale del cessionario/committente.
La fattura elettronica prevede la conoscenza o comunque un puntuale aggiornamento degli identificativi Iva del cliente, del codice fiscale e l'individuazione preventiva del suo codice ID, ovvero della posta elettronica certificata che consente il recapito della fattura.
Per il cliente privato sarà necessario disporre del codice fiscale da inserire nel tracciato xml unitamente al codice destinatario convenzionale a sette zeri in modo che il Sistema di Interscambio, ricevuto il tracciato contenente tali informazioni, sia in grado di veicolare il documento nell'area riservata del destinatario.
NB! - Se la fattura viene emessa e trasmessa allo SDI con una partita Iva o un codice fiscale inesistente, il tracciato che la contiene viene automaticamente scartato. |
Diversamente se la fattura riporta una partita Iva cessata il sistema segnala l'anomalia, ma accetta comunque il documento.
Gli elementi fondamentali (identificativi e codice destinatario) per l'invio della fattura non sono sempre presenti nelle anagrafiche clienti o non sono debitamente aggiornati, sarà opportuno in questi casi inviare una richiesta al cliente, già censito nel sistema, richiedendogli di comunicare il proprio codice identificativo SDI oppure l'indirizzo di posta elettronica certificata su cui si intende ricevere la fattura, con l'avvertenza che in caso di mancata risposta l'emittente procederà ad utilizzare il codice convenzionale e la fattura sarà disponibile nell'area dell’Agenzia delle Entrate riservata del cliente.
NB - Per i nuovi clienti con partita Iva si potrebbero attivare lettori di Qr-code in grado di recepire in tempo reale e senza errori le informazioni di fatturazione. |
Anche per i consumatori finali occorrerà verificare la correttezza del codice fiscale di cui si dispone ovvero, in caso di cliente non censito, acquisire le relative informazioni.
A tale proposito, con riguardo all'emissione di fatture semplificate, le imprese che operano in costante contatto con il consumatore finale (si pensi agli esercenti al dettaglio) hanno necessità di acquisire tempestivamente il codice fiscale del cliente, sarà quindi necessario, ad esempio, dotarsi di un lettore per la rilevazione immediata di tale codice.
L’Agenzia delle Entrate è al lavoro per consentire agli intermediari l’invio massivo delle deleghe per l’e-fattura, un meccanismo che consentirà di conservare la delega cartacea in studio e poi di procedere ad un unico flusso dematerializzato verso l’Amministrazione finanziaria.
Per gli studi di minori dimensioni la procedura potrà essere avviata anche con un applicativo web che sarà reso disponibile dall’Agenzia e consentirà, tra l’altro, di inserire singole deleghe al momento in cui vengono ricevute ma senza la necessità di recarsi in un ufficio e di ricevere la chiave di riscontro, attualmente inviata all’impresa delegante nel momento in cui l’intermediario chiede l’accesso al cassetto fiscale della stessa. La semplificazione dovrebbe arrivare entro la fine del mese di ottobre e, in questo senso, un ruolo importante per il commercialisti dovrebbe averlo l’annunciato portale in fase di preparazione da parte del Consiglio Nazionale.
Anche nella gestione elettronica della fatture passive ricevute dai soggetti Iva, è necessario (anche per semplificare i rapporti con i fornitori) individuare le soluzioni più adatte alle specifiche esigenze.
I cessionari/committenti, ad esempio, devono far sì che il processo di ricezione delle fatture sia il più semplice e diretto possibile, allo scopo di evitare che le fatture invece di essere automaticamente recapitate rimangano per un certo tempo a disposizione sull'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il problema, dunque, è quello di avere un indirizzo telematico unico o avere distinti punti di accesso delle fatture.
La scelta migliore è sicuramente quella di avere un unico indirizzo telematico, perché oltre ad avere una maggiore efficienza e sicurezza gestionale, si possono superare eventuali comportamenti non coordinati dei fornitori.
Per l’indirizzo unico telematico si dovrà accedere al servizio di registrazione delle Entrate (nell'area del sito “Fatture e corrispettivi”). Registrandosi il contribuente potrà ricevere la fattura anche nel caso in cui il cedente/prestatore indichi un indirizzo sbagliato ovvero indichi nel codice destinatario, l'indirizzo convenzionale di “0000000”.
In tutti questi casi, lo SDI si disinteressa di quanto indicato dal fornitore e abbina l'indirizzamento con la partita Iva registrata.
La scelta opposta (e alternativa) di avere più indirizzi è una scelta a cui deve corrispondere una distinta responsabilità operativa.
Il rapporto con il fornitore va semplificato attraverso la tempestiva e completa risposta alle comunicazioni che il cessionario/committente riceverà dal fornitore, ovvero inviando direttamente a quest'ultimo una comunicazione preventiva.
La comunicazione risulterà particolarmente tranquillizzante quando la stessa riporterà un indirizzo telematico unico (dovuto ad una registrazione preventiva presso l'Agenzia) ovvero quando, anche in caso di separazione, fornirà dei criteri distintivi molto netti e chiari.
Al fornitore, però, non va indicato solo il codice destinatario, ma va sfruttata la comunicazione per aggiornare le anagrafiche, per fornire punti di contatto e specifiche operative.
La fattura elettronica effettua una rivisitazione in versione digitale della gestione dei processi di integrazione delle fatture, di inserimento del numero di protocollo del registro Iva nella fattura passiva, ovvero l’apposizione dei timbri sulle fatture oggetto di finanziamenti pubblici.
Le suddette procedure, richieste dalla normativa fiscale e contabile, sono realizzate con modalità diverse dalle imprese e determinano, se non realizzate correttamente, l’applicazione di sanzioni.
L’Agenzia, con la circolare 13 del 2 luglio 2018, ha affrontato il problema anche se era già intervenuta nel 2005 con la circolare 45 del 19 ottobre con cui ha trattato il tema dell’integrazione degli acquisti intracomunitari.
Il passaggio alla fattura elettronica, per ora, non consente di superare la regola imposta dall’articolo 25 del DPR 633/72, di numerare progressivamente le fatture ricevute e di annotarle prima di esercitare il diritto alla detrazione, adempimento che nelle fatture cartacee viene assolto apponendo sulla fattura il numero di protocollo annotato nei registri Iva.
Per le fatture elettroniche questo non è possibile perché il documento informatico per legge è immodificabile, ma la circolare 13 del 2018 individua la soluzione in quanto già detto nella risoluzione n. 46/2017 e cioè nella possibilità di un documento da allegare al file della fattura contenente i dati necessari per l’integrazione.
Tra le conseguenze dirette che derivano dall’obbligo di fatturazione elettronica, vi è la riduzione dei termini di accertamento fiscale con la condizione che venga garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
Per beneficiare della riduzione biennale dei termini di controllo, se le vendite vengono certificate anche mediante corrispettivi, occorre esercitare l’opzione per memorizzare e trasmettere tali corrispettivi all’Agenzia delle Entrate installando gli appositi registratori telematici.
La condizione essenziale per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, come accennato, consiste comunque nella tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro, inoltre in presenza di corrispettivi, il contribuente dovrà gestire anch’essi in maniera telematica e dovrà esercitare l’apposita opzione entro il 31 dicembre.
Il quadro normativo e regolamentare per quanto riguarda i corrispettivi è caratterizzato, da un lato, dall’obbligo imposto per le operazioni realizzate mediante distributori automatici e, dal 1° luglio 2018, per le cessioni di carburante da impianti stradali ad una elevata automazione, dall’altro, dalla possibilità di esercitare un’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei soggetti che esercitano le attività di commercio al minuto.
Dal punto di vista operativo, la riduzione biennale dei termini di accertamento si relaziona, sotto il profilo dei controlli, con la disponibilità in tempo reale per l’Amministrazione finanziaria dei dati delle operazioni attive e passive.
Si ricorda che l’eventuale accesso ai dati di fatturazione disponibili sul Sistema di interscambio è sempre e comunque subordinato alla previa informativa inviata al contribuente circa l’avvio di una procedura di controllo.
Oltre al rispetto del limite dei pagamenti in contanti a 500 euro, se si intende ottenere il beneficio della riduzione dei termini di accertamento già a decorrere dal periodo di imposta 2019 occorre esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi entro il prossimo 31 dicembre.
I contribuenti che certificano le vendite, oltre che con fatture, anche con rilascio di scontrini o ricevute, sono tenuti a questo scopo all’installazione dei registratori telematici secondo le regole stabilite dall’articolo 2, comma 2 del D.lgs 127/2015 e dal Provvedimento Direttoriale del 28 ottobre 2016.
L’opzione può essere infatti esercitata esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito portale realizzato dall’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati dei corrispettivi ed ha effetto per l’anno solare di inizio della trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi.
L’introduzione del regime opzionale ha comportato inoltre l’abrogazione, dal prossimo 1° gennaio 2019, del regime, anch’esso opzionale, di trasmissione dei corrispettivi previsto dall’articolo 1 commi 429 - 432 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
Sino al prossimo 31 dicembre 2018 un’impresa che non ha già installato i registratori telematici e che certifica anche vendite al dettaglio con il rilascio di corrispettivi potrebbe trovarsi perciò in una delle seguenti situazioni.
La prima, se non è stata esercitata nessuna opzione è quella di essere attualmente dotata di registratori di cassa e rilasciare scontrini e ricevute fiscali. In assenza di opzione entro il 31 dicembre 2018 e di contestuale installazione di registratori telematici, dal 1° gennaio 2019 l’impresa continuerà ad emettere documenti di certificazione fiscale ma non potrà beneficiare del termine ridotto di accertamento.
La seconda situazione riguarda gli operatori che hanno a suo tempo esercitato l’opzione per la defiscalizzazione degli apparecchi misuratori per i punti vendita secondo la legge 311/2004.
Solamente sino al 31 dicembre 2018 si potranno continuare a trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, secondo le infrastrutture e modalità ad oggi utilizzate. Entro tale data occorrerà necessariamente scegliere tra una nuova “fiscalizzazione” degli apparecchi fiscali, con l’installazione di registratori di cassa, ovvero esercitare l’opzione per la “nuova” trasmissione dei dati dei corrispettivi. Solo in questo secondo caso, si beneficerà dell’incentivo dei termini ridotti.
La fatturazione elettronica verso i consumatori finali si caratterizza per un complesso di regole di semplificazione che, pur lasciando inalterato il comportamento del cessionario/committente, possono dare a quest'ultimo una serie di vantaggi nella gestione delle spese, specialmente quando gli consentono di fruire di deduzioni o di detrazioni fiscali.
Il cedente/prestatore con le nuove regole dovrà invece rivedere il processo di fatturazione e degli adattamenti degli esercizi commerciali.
La Legge di Bilancio 2018 prevede che le fatture verso consumatori finali dal 1° gennaio 2019 debbano essere emesse in forma elettronica con invio delle stesse al Sistema di Interscambio rispettando le regole operative imposte dal provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018 e dalle relative specifiche tecniche.
La fattura emessa dall'esercente sarà resa disponibile ai clienti direttamente in un'area ad essi riservata e sarà accessibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia.
Una copia della fattura elettronica dovrà essere rilasciata immediatamente, o in forma cartacea o via e-mail, dall'esercente al cliente, a meno che quest'ultimo rifiuti di riceverla.
L’obbligo di consegna è confermato dal citato provvedimento delle Entrate, che aggiunge anche l’obbligo di comunicazione al cliente del fatto che il documento viene messo a disposizione sul sito della stessa Agenzia.
NB! - La fattura verso il consumatore privato deve comunque rispettare per formato e contenuto le regole previste per qualsiasi altro tipo di fattura elettronica. |
L’unica differenza riguarda gli elementi necessari per il recapito. Sul piano del contenuto la fattura deve avere tutti gli elementi previsti dall'articolo 21 o 21 bis del DPR 633/72, in particolare, se la fattura è ordinaria, deve contenere il nome e cognome del cliente, il suo indirizzo, il codice fiscale, l'imponibile, l'imposta e l'aliquota.
Tali dati sono obbligatori, anche perché vengono controllati dallo SDI e in caso di errata valorizzazione la fattura viene scartata.
Sul piano del recapito il privato non deve munirsi né di un codice destinatario né di una Pec (posta elettronica certificata).
L'emittente della fattura deve inserire nel codice destinatario il valore convenzionale “0000000”, con questa indicazione la fattura viene accettata dallo SDI e viene messa a disposizione del cliente in un'area a lui riservata; il cliente potrà visionare le fatture direttamente nel sito dell'Agenzia utilizzando l'apposito servizio nell'area “fatture e corrispettivi”.
Un vantaggio di tale possibilità per il contribuente (consumatore finale) ovvero di avere a disposizione in elettronico i documenti (fatture), potrebbe essere quello di consentire all'Agenzia, nel caso in cui la spesa fosse deducibile o detraibile di farla confluire direttamente nel 730 precompilato.
Quadro Normativo |
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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