Il versamento di danaro "in conto capitale" alla società da parte del socio è assimilabile ai conferimenti e al capitale di rischio della società medesima, entrando a far parte del suo patrimonio.
Tale tipo di versamento, ciò posto, non determina la nascita di un credito del socio verso la società e la relativa restituzione al conferente è meramente eventuale.
Quest'ultima, infatti, dipende dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società e alla possibilità che in tale patrimonio residuino valori sufficienti al rimborso, dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
E' il principio enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 33957 del 17 novembre 2022, nel cui contesto è stata anche fornita un'ulteriore ed interessante precisazione.
L'eventuale contratto di cessione, a titolo oneroso, di tale credito inesistente verso la società, stipulato dal socio con un terzo, non è nullo per mancanza del relativo oggetto.
Detto contratto, in vero, determina comunque l'attribuzione al cessionario della garanzia prevista dall'art. 1266, primo comma, del Codice civile, disposizione di diritto speciale, derogatoria della disciplina legale della nullità del contratto per inesistenza del relativo oggetto.
Tale norma, concernente l'obbligo di garanzia del cedente, prevede, segnatamente: "Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio".
Di conseguenza, la cessione è valida, e il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo che non diviene indebito ed è, al contempo, attributario della garanzia di cui al citato articolo del Codice civile.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".