Versamento della Tares dovuto anche per immobili inutilizzati
Pubblicato il 17 agosto 2013
La tassa rifiuti va versata anche nel caso di immobile inutilizzato. È questa la tesi ribadita dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
18022 del 24 luglio 2013.
Ai fini dell'esonero dal pagamento, non basta un cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell'occupazione dell'immobile e il mancato consumo di energia elettrica.
Anche un immobile privo di arredo e non abitato non è rappresentativo dell'inutilizzabilità e della relativa inettitudine a produrre rifiuti.
Dalla tassazione sono esclusi solo gli immobili inagibili, inabitabili, diroccati, cioè quelle unità definite inutilizzabili: sono questi i casi in cui viene fornita prova certa dell'insuscettibilità a produrre rifiuti e del non assoggettamento al pagamento relativo.