Versamento dei soci in conto capitale: la società non è obbligata alla restituzione

Pubblicato il 24 agosto 2018

Nell’ordinanza n. 20978 del 23 agosto 2018, la Suprema Corte di Cassazione chiarisce la natura dei versamenti di denaro che i soci effettuano a favore della società partecipata, rilevando che gli stessi possono assumere la qualifica di finanziamenti oppure di apporti di patrimonio.

Nello specifico, si legge nella sentenza che le erogazioni di somme effettuate dai soci alla società partecipata possono “avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva 'in conto capitale' (o altre simili denominazioni)” e che la qualificazione di queste erogazioni nell’uno o nell’altro senso dipende dall’esame della volontà negoziale.

Pertanto, spetta sempre al socio che pretende la restituzione di quanto versato provare che ha inteso effettuare un finanziamento e non un apporto di patrimonio; ciò in quanto, nel primo caso, il socio ha diritto alla restituzione della somma, mentre in caso di apporto di capitale di rischio il denaro viene acquistato dalla società a titolo definitivo e il socio non ha diritto alla sua restituzione.

Nell’ordinanza n. 20978/2018, la Cassazione ribadisce la validità del giudizio d’appello, che aveva rilevato come, nel caso di specie, il versamento era stato fatto dal socio perché sollecitato dall’organo amministrativo della società a causa della “tensione finanziaria” che la stessa stava attraversando. Pertanto, si è ritenuto che i versamenti, eseguiti dai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, dovessero intendersi come effettuati “in conto capitale” e finalizzati a ripianare i debiti.

In tal caso, l’apporto come capitale di rischio (in conto capitale) non comporta l’obbligo per la società di restituire l’importo ricevuto, a differenza di quanto avviene nel caso di un finanziamento.

Le somme conferite in conto capitale, infatti, possono essere utilizzate per ripianare le perdite o per la sottoscrizione di nuovo capitale e solo dopo che siano stati pagati tutti i debiti possono essere restituite ai soci.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy