Versamenti tributari. Estesa la sospensione a Genova, per il crollo del "Ponte Morandi"

Pubblicato il 15 dicembre 2018

È stata estesa la sospensione dei versamenti tributari e dei termini degli adempimenti a nuovi contribuenti colpiti dall’eccezionale evento calamitoso che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera, ossia del “Ponte Morandi”.

In particolare, con il Decreto ministeriale (MEF) 6 dicembre 2018, sono stati inseriti in elenco i nominativi di ulteriori 48 soggetti con sede nelle vie limitrofe al "Ponte Morandi". Per coloro che hanno già adempiuto agli obblighi tributari, non è previsto alcun rimborso di quanto versato. Il predetto Decreto ministeriale, che integra il precedente provvedimento (Decreto ministeriale 6 settembre 2018), è in attesa di essere pubblicato in "Gazzetta Ufficiale".

Sospensione obblighi tributari

Il Decreto ministeriale (MEF) 6 settembre 2018, pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" n. 213 il 13 settembre 2018, ha disposto la sospensione temporanea dei versamenti e degli adempimenti tributari, con scadenza compresa tra il 14 agosto e l’1 dicembre 2018, per i cittadini residenti e per le imprese con sede legale o operativa nell’area interessata dal crollo del viadotto Polcevera di Genova, meglio conosciuto come “Ponte Morandi”. Con l’occasione, sono stati sospesi anche gli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento.

Il provvedimento prende le mosse dall’art. 9, co. 2, della L. n. 212/2000, che attribuisce al ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di rinviare gli obblighi tributari per i cittadini interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, e tiene conto della nota del 24 agosto del presidente della Regione Liguria, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza, nella quale sono indicati i soggetti e le attività produttive del territorio colpito dal crollo del 14 agosto.

I versamenti e gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il prossimo 20 dicembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

La misura di favore, invece, non si applica alle ritenute, che dovranno essere operate e versate nei tempi ordinari. Tuttavia, ai sostituti impossibilitati a rispettare le scadenze, è applicabile l’articolo 6, comma 5, Dlgs 472/1997, per il quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

In particolare:

Le somme già versate non saranno restituite.

Estensione della sospensione

I nuovi contribuenti beneficiari della sospensione dai versamenti e adempimenti tributari sono contenuti nell’allegato 1 del D.M. 6 dicembre 2018.

Infine, lo stesso provvedimento esclude – dall’allegato 2 al precedente D.M. 6 settembre 2018 – una ditta (contraddistinta dal n. 621), non risultata effettivamente interessata dall’evento calamitoso.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy