Con la pubblicazione del decreto cd. “Agosto” (D.L. n. 104/2020 in G.U. n.203 del 14.08.2020) il legislatore ha apportato alcune importanti novità in materia di versamenti tributari e contributivi “sospesi” per effetto di precedenti interventi emergenziali nonché riguardo il versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 e delle somme risultanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, etc..
Con il nuovo pacchetto di misure dirette ad arginare gli effetti dell’emergenza epidemiologica, arrivano non poche complicazioni per gli operatori fiscali. Le nuove norme ci pongono di fronte ad un “articolato” meccanismo (facoltativo) di rateazione dei versamenti già sospesi da precedenti decreti legge. Procediamo allora con ordine, per comprendere come operare.
In primis, si rammenta che il D.L. n. 34/2020 (agli articoli 126 e 127) - agendo sulle disposizioni del “cura Italia” e del decreto “liquidità” - ha previsto lo slittamento al 16 settembre 2020 (in unica soluzione ovvero mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata il 16 settembre) dei versamenti sospesi nel periodo 2 marzo - 30 aprile 2020 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali/premi Inail, Iva in scadenza nel mese di marzo) per gli esercenti le attività individuate dall’articolo 61 del D.L. n.18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, gestori attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc.).
Differimento al 16 settembre (in unica soluzione ovvero in 4 rate di pari importo) anche per:
Ancora, dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero mediante “rateizzazione” (fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo) i versamenti sospesi per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno:
La norma stabilisce che, per detti soggetti, sono sospesi i termini dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a “condizione” che questi abbiano subito una “diminuzione” del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo/aprile 2020 rispetto al mese di marzo/aprile 2019. Si potrebbe, quindi, verificare il caso in cui il contribuente benefici della sospensione dei versamenti anche per una sola delle mensilità previste. Anche detta sospensione riguarda i versamenti relativi a:
Analoga sospensione è prevista per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi “superiori” a 50 milioni di euro nel 2019; in tal caso, però, devono aver subito una “diminuzione” del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo/aprile 2020 rispetto a marzo/aprile 2019.
Così, ad esempio, se una società presenta un fatturato a marzo 2020 pari a 180.000 euro “diminuito” di oltre il 33% rispetto a quello di marzo 2019, è possibile sospendere il versamento di ritenute, Iva e contributi relativi al mese di marzo ed effettuare lo stesso entro il 16 settembre.
Si rammenta che riguardo il concetto di “fatturato”, la circolare 9/E/2020 ha chiarito che, nel caso in cui le operazioni siano certificate sia mediante fatture che con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si compie in base alla “somma” dei due elementi. Nei casi in cui, invece, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi, è possibile che il riferimento al fatturato/corrispettivi, ai fini dello scostamento, possa essere esteso ai concetti di “ricavi” e “compensi”. Sempre nella circolare 9/E è stato chiarito che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020 deve essere eseguito prendendo a riferimento le operazioni “eseguite” nei mesi di marzo ed aprile (“fatturate” o “certificate”) che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). A queste dovranno essere “sommati” i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva. Va da sé che, per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019).
Ricavi o compensi 2019 |
Condizione |
Versamento al 16 settembre |
non superiori 50 milioni |
“Riduzione” di fatturato o corrispettivi di marzo/aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a marzo/aprile 2019 |
Versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionali, Iva, contributi previdenziali e premi Inail.
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superiori € 50 milioni |
“Riduzione” di fatturato o corrispettivi di marzo/aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a marzo/aprile 2019 |
Analogamente, è differita al 16 settembre 2020 (in un'unica soluzione ovvero fino a 4 rate mensili di pari importo) la ripresa dei versamenti sospesi delle seguenti “ulteriori” fattispecie:
Soggetto |
Condizione |
Proroga al 16 settembre |
Chi ha intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019 ed ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia |
Non previste
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Versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionali, Iva, contributi previdenziali e premi Inail. |
Soggetto |
Condizione |
Proroga al 16 settembre |
Enti non commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d’impresa |
Non previste
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Soggetto |
Condizione |
Proroga al 16 settembre |
Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza |
Diminuzione fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall’ ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente) |
Versamenti Iva in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 |
Diminuzioni fatturato/corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% o 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell’esercizio precedente siano inferiori/uguali o superiori a 50 milioni) |
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Così, ove i soggetti esercenti le attività individuate dall’articolo 61 del D.L. n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc..) non ricadano nei “parametri” stabiliti dall’articolo 18 del D.L. n.23/2020, fruiscono della sospensione di cui al “cura Italia” e, pertanto, del differimento al 16 settembre 2020.
Stante quanto su disposto dagli articoli 126 e 127 del decreto cd. ”Rilancio” in merito ai versamenti sospesi, l’articolo 97 del decreto “Agosto” prevede la possibilità di beneficiare di un’ulteriore “rateizzazione”. La novella normativa, infatti, introduce la possibilità che i versamenti “sospesi” siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Alla luce di detta novità il contribuente ha di fronte a sé due possibili strade da percorrere: riprendere i versamenti dal 16 settembre secondo le regole del D.L. 34/2020 oppure diluire su più rate le somme dovute. Così, ad esempio, un contribuente che ha un debito di 30 mila euro, potrà scegliere di pagare il 50% del dovuto, ossia 15.000 euro, in 4 rate mensili di importo pari a 3.750 a partire dal 16 settembre ed i restanti 15.000 euro in 24 rate mensili (di 625 euro) a partire dal 16 gennaio 2021.
RIPRESA VERSAMENTI NOVITÀ D.L. 104/2020 |
50% importi sospesi |
unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo (senza sanzioni e interessi), con 1° rata entro il 16 settembre |
ulteriore 50% |
rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1° rata entro il 16 gennaio 2021. |
Ulteriore novità del decreto “Agosto” ha riguardato la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, l’articolo 98 del D.L. n. 104/2020 “proroga” al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019:
La norma, quindi, estende la platea dei beneficiari dell’agevolazione anche agli operatori che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa, compresi i contribuenti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile (articolo 27, comma 1, del D.L. 98/2011) ed i contribuenti “forfetari” (legge 190/2014). Inoltre, possono beneficiare di detta proroga anche i soggetti che partecipano - ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni o imprese “interessate” dagli ISA - ossia:
Si tratta, in sintesi, degli stessi soggetti per i quali è stata prevista la “proroga” dal 30 giugno al 20 luglio (20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%) dei versamenti delle imposte sui redditi e Irap risultanti dalle dichiarazioni relative all’annualità 2019.
Tuttavia, “condizione” necessaria per poter fruire dello slittamento al 30 aprile 2021 del versamento delle imposte è l’aver subito una “diminuzione” del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Diversamente, resta fermo al 30 novembre il termine di versamento del secondo o unico acconto delle imposte su redditi e Irap.
Per far fronte al protrarsi dell’emergenza epidemiologica, l’articolo 99 del “decreto Agosto” (DL n. 104/2020) ha “differito” dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre il termine di sospensione dei versamenti derivanti:
Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre. In tale periodo di sospensione, è bene ricordarlo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà effettuare la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in “unica soluzione” entro il 30 novembre 2020 (mese successivo al termine del periodo di sospensione). Ciò vale anche per chi ha un piano di rateazione in corso, con rate che scadono nel periodo di sospensione: anche queste rate devono essere versate entro il 30 novembre 2020. Non è previsto alcun rimborso di quanto già versato.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nell’ambito delle FAQ “aggiornate” lo scorso 18 agosto 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti. Nella FAQ n.4 si conferma che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una “rateizzazione”. In particolare, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia Entrate-Riscossione, occorre presentare la domanda di dilazione delle somme iscritte a ruolo (art. 19 del DPR 602/73) entro il prossimo 30 novembre 2020.
Si ricorda che, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti “diversi” dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini della sospensione decorrono dal 21 febbraio 2020.
Con la nuova norma viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre la cosiddetta “decadenza lunga” del debitore. In particolare, per i piani di dilazione “in essere” alla data dell’8 marzo 2020 nonché per i provvedimenti di “accoglimento” emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre (in luogo del 31 agosto) la “decadenza” dal beneficio della rateazione nonché gli altri effetti previsti dalla norma di cui all'articolo 19, comma 3 lett. a), b), c) del DPR 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate (anziché 5) anche non consecutive.
Inoltre, nelle FAQ n.8 e n.9, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ribadisce che non attiverà - durante il periodo di sospensione - alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento). Solo dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile). Chi ha un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata, durante il periodo di sospensione, può pagare integralmente il debito oggetto di fermo al fine di ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo (FAQ n.10).
Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento “esecutivi” (articolo 29 del D.L. n.78/2010), ossia quegli avvisi di accertamento (contenti l'intimazione ad adempiere) per i quali il destinatario può decidere entro il termine di presentazione del ricorso (ossia entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto), se:
restano ferme le indicazioni già fornite nell’ambito della circolare 5/E/2020. Una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo “esecutivo” e, passati ulteriori 30 giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento all’agente della riscossione. Conseguentemente, la sospensione in esame è applicabile anche per gli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione.
Prorogato al 15 ottobre 2020 anche il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. La norma dell’articolo 99 del D.L. n.104/2020, infatti, “modifica” l’articolo 152 del decreto “Rilancio” che, nella sua formulazione “originaria”, ha sospeso fino al 31 agosto 2020 (ora 15 ottobre 2020) la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell’agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
La norma prevede la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del termine di sospensione dall’agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Le somme da accantonare nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto rilancio (19 maggio 2020) sia intervenuta un’ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l’ente pensionistico, deve rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e, quindi, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Resta fermo quanto disposto dal D.L. n.34/2020 in materia di "rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” in quanto il “Decreto Agosto” non è in alcun modo intervenuto sui relativi termini di versamento. Per effetto del decreto cd. “Rilancio”, lo si ricorda, è ora previsto che il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020:
non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. Il novellato comma 3, quindi, “consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020”. A tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di 5 giorni ai fini dell’effettuazione del versamento di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018. Quindi, è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della ”rottamazione-ter” e/o del ”saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito ed il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative. Per procedere al pagamento del dovuto si può continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" anche se il versamento sarà effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie (FAQ n.13).
Resta ferma, inoltre, la possibilità - in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 13, lett. a), D.L. n. 119/2018 – di ottenere una “nuova” dilazione del pagamento dei debiti mediante l’applicazione delle regole ordinarie dell’articolo 19 del D.P.R. n.602/1973 (massimo 72 rate mensili). Si tratta di una disposizione che lascia aperta la porta a quei contribuenti che avevano perso il beneficio della definizione agevolata. Sarà, dunque, possibile presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati.
Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Tuttavia, a seguito del D.L. n.104/2020 per il periodo che va dall’ 8 marzo al 15 ottobre 2020 viene sospesa l’applicazione della citata norma. La sospensione decorre dal 21 febbraio, invece, per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. “zona rossa” (allegato 1, DPCM 01.03.2020). Conseguentemente, fino al prossimo 15 ottobre sarà possibile ricevere il pagamento delle somme di cui si è creditori nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui si sia inadempienti, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
Come chiarito nella FAQ n.18 dell’Agenzia Entrate-Riscossione le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza, ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.
Quadro Normativo |
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - COMUNICATO STAMPA DEL 18.08.2020 |
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