Verifiche dell’Agenzia investigativa in caso di malattia del lavoratore

Pubblicato il 28 novembre 2014 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25162 del 26 novembre 2014, ha riconosciuto la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa ad un lavoratore il quale, in malattia per un lasso di tempo prolungato per una lombosciatalgia acuta, aveva compiuto azioni incompatibili con la denunciata infermità.

D’altra parte, la legittimità del licenziamento non è inficiata dalla circostanza che l’INAIL abbia, nel caso di specie, accertato la sussistenza di una menomazione dell’integrità psico-fisica, per discopatia lombare.

Interessante è in questo contesto la circostanza che il compimento di tali azioni sia stato verificato da parte di agenti investigativi incaricati dal datore di lavoro.

La legittimità di tali controlli è stata per l’ennesima volta confermata dalla Suprema Corte, la quale ha ricordato che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, possono essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto - pur non risultante da un accertamento sanitario - atta a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza.

Inoltre, per giurisprudenza:

- il datore di lavoro può prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell'attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro;

- la ricerca degli elementi utili a verificare l'attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore può essere compiuta da un'agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro (Cass. n. 3704/1987).
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