Gli appartenenti alla Polizia municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
Questo a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.
I vigili urbani, quindi, possono sì accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e, fra queste, anche quelle relative alla circolazione stradale, ma possono farlo solo se si trovano nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e se sono effettivamente in servizio.
E' sulla base di questi assunti che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 2748 del 30 gennaio 2019, ha accolto il ricorso promosso da un automobilista contro una sanzione per violazione del codice della strada – nella specie, gli era stato contestato un sorpasso a velocità non adeguata in prossimità di un'intersezione – il cui verbale di contestazione era stato redatto dal comandante della polizia municipale mentre era fuori servizio e vestiva abiti civili.
L'uomo, in particolare, si era opposto alla decisione con cui il tribunale aveva respinto il motivo di opposizione con cui egli aveva dedotto l'illegittimità del verbale in quanto reso da un appartenente alla Polizia Municipale che non era in servizio al momento dell'accertamento della trasgressione.
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