Rispondendo ad un quesito, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 5199 del 16 marzo 2016, ha chiarito che per il deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale, ex art. 411 c.p.c., il soggetto sindacale deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività.
A tal proposito, per svolgere l'accertamento d'ufficio, il Direttore della DTL può richiedere alle parti sindacali di apporre sul verbale espressa dichiarazione di avere adottato, non più le procedure “previste da contratti o accordi collettivi” del testo previgente dell'art. 410 c.p.c., bensì quelle “previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative” di cui all'art. 412-ter c.p.c.
D’altra parte – come già a suo tempo specificato dallo stesso Ministero con una vecchia nota, la n. 1138/G/77 del 17.03.1975 - i Direttori degli Uffici Territoriali non sono tenuti ad effettuare verifiche tecnicamente complesse e suscettibili di incidere virtualmente sulle prerogative sindacali (specialmente nel mutato quadro attuale di valorizzazione del criterio della maggiore rappresentatività), ma, nel pieno rispetto dell'art. 39 Cost., viene spostato al livello dell'autoregolamentazione sindacale la responsabilità del rispetto e della corretta applicazione delle indicazioni di fonte legislativa.
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