Inadempimento venditore incide su finanziamento

Pubblicato il 28 settembre 2016

E’ stata annullata, con rinvio, dalla Corte di cassazione la decisione con cui i giudici di merito si erano pronunciati su una domanda di risoluzione di un contratto di compravendita di un’auto per inadempimento nella consegna della vettura, acquistata stipulando un contratto di finanziamento con una banca.

In particolare, in entrambi i giudizi di merito era stata, da un lato, accolta la domanda di risoluzione con condanna della società venditrice al pagamento delle somme corrisposte e da corrispondere alla banca per il finanziamento; dall’altro lato, era stata rigettata l’ulteriore istanza avanzata dall’attore e volta alla risoluzione del contratto di finanziamento medesimo in virtù dell’esistenza di un collegamento negoziale tra i due contratti di vendita e credito.

Nella sentenza impugnata, in particolare, era stato escluso il collegamento tra i due negozi per  l'assenza di una clausola di esclusiva con il finanziatore convenzionato, così come richiesta dall’articolo 42 del Codice del consumo.

L’acquirente attore aveva quindi promosso ricorso dinanzi ai giudici di legittimità richiedendo la disapplicazione di tale ultimo articolo sulla base della direttiva 87/102/CEE alla luce dell’interpretazione resa nel 2009 dalla Corte di giustizia con riferimento alla causa C-509/07.

Secondo questa decisione, l’esistenza di una clausola di esclusiva tra fornitore del bene e finanziatore non sarebbe presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del fornitore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

Vendita e finanziamento Contratti collegati

Detta doglianza è stata accolta dalla Suprema corte nel testo della sentenza n. 19000 del 27 settembre 2016, nella quale è stato, altresì, ricordato come gli stessi giudici di legittimità avessero ravvisato negli articoli 121 e 124 del Decreto legislativo n. 385/1993, nel testo originario, un collegamento negoziale di fonte legale tra vendita e finanziamento, che prescinde dalla sussistenza della citata esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori (Cassazione n. 20477/2014 e n. 19522/2015).

In detto contesto, era stato anche demandato al giudice di merito di individuare, in applicazione dei principi generali, gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita.

E per la Cassazione, in definitiva, nel caso esaminato la Corte territoriale aveva errato nel non valutare la richiesta di disapplicazione della norma di cui all’articolo 42 del codice del consumo che tutelava il consumatore a condizione che vi fosse una clausola di esclusiva.

Nel nuovo esame di merito – conclude la Corte – "presupponendo l'esistenza di un collegamento negoziale di fonte legale tra i due contratti" dovranno essere valutate, in concreto, le conseguenze derivanti dall’incidenza della risoluzione del contratto di compravendita sul contratto di finanziamento, anche tenendo conto della pronuncia di condanna di primo grado.

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