Per i giudici di legittimità, costituisce un unico contratto di trasferimento immobiliare ogni vendita conclusa tra le stesse parti e per un prezzo complessivo, anche se abbia ad oggetto cumulativamente due o più immobili.
Conseguentemente, nel caso in cui la vendita sia stata effettuata “a corpo” e non “a misura”, per verificare se si sia verificato o meno uno scostamento “significativo” ai sensi dell’articolo 1538 del Codice civile, si devono considerare tutti i beni compresi nell’oggetto della vendita e, qualora questi siano eterogenei, del valore proporzionale assunto da ciascuno di essi nell’ambito del corrispettivo unitario.
E’ sulla base di questi assunti che la Corte di cassazione, con sentenza n. 21342 del 24 ottobre 2016, ha ritenuto corretta e condivisibile quanto affermato dai giudici di merito secondo i quali lo scostamento “significativo”, con riferimento ad una vendita a corpo di più immobili, non poteva essere valutato unicamente con riferimento al terreno, senza tenere conto del fabbricato che sorgeva sullo stesso.
Nella decisione impugnata – confermata dalla Suprema corte – era stato altresì considerato che, avendo le parti considerato un prezzo unitario della vendita, fosse necessario rendere omogenee le due tipologie dei beni compravenduti con l’unico criterio ritenuto utilizzabile, ed ossia, quello del valore proporzionale che ciascuno di essi aveva assunto nell’ambito del corrispettivo richiesto.
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