Produzione e vendita di biglietti di viaggio senza contabilizzarli? Licenziato il dipendente dell'azienda di trasporti.
Con ordinanza n. 31579 del 9 dicembre 2024, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, si è occupata del licenziamento disciplinare comminato al dipendente di un'azienda di trasporti, licenziamento confermato dalla Corte d’Appello.
Al centro della vicenda vi era la contestazione disciplinare di aver prodotto e venduto biglietti di viaggio senza contabilizzarli, arrecando un danno economico all’azienda.
La Corte d’Appello ha valutato la condotta del lavoratore come particolarmente grave, basandosi su una serie di elementi probatori raccolti durante il primo grado di giudizio, tra cui documenti, testimonianze e una consulenza tecnica d’ufficio.
Il lavoratore ha impugnato la sentenza di secondo grado, proponendo ricorso per Cassazione e sollevando quattro principali motivi.
Questi includevano presunti errori giuridici, come la violazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatti decisivi, nonché critiche alla metodologia utilizzata per determinare i dati aziendali e all’interpretazione delle presunzioni legali da parte dei giudici di merito.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.
In particolare, ha sottolineato che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei due gradi di merito, a meno che non emergano errori giuridici rilevanti.
La decisione della Corte si è basata sul principio del "doppio conforme", secondo cui, in presenza di due pronunce di merito identiche, non è possibile sollevare questioni di fatto in Cassazione.
L'ipotesi di doppia conforme - ha rammentato la Cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità - si verifica non solo quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono integralmente, ma anche quando entrambe si basano sullo stesso iter logico-argomentativo riguardo ai fatti principali, anche se il giudice di appello aggiunge elementi per rafforzare o chiarire la decisione di primo grado. In tali casi, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile è inammissibile.
E' stato ricordato, inoltre, che la valutazione delle prove è una prerogativa esclusiva del giudice di merito, salvo evidenti violazioni di legge.
In definitiva, la Corte ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della controparte, oltre al versamento di un ulteriore contributo unificato, come previsto dalla normativa processuale.
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