Vendita del kit pasti e trasporto. Stessa Iva

Pubblicato il 17 gennaio 2023

A seguito della richiesta di riesame di una precedente risposta, il Fisco, anche alla luce delle nuove precisazioni sul servizio prestato da parte dell’istante, cambia orientamento.

Infatti, giunge a concludere che il trasporto del kit pasti può essere considerato una prestazione accessoria rispetto alla vendita, da assoggettare allo stesso regime Iva dell’operazione principale.

In genere, le operazioni accessorie, ossia quelle che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto all'operazione principale, scontano, ai fini IVA, il medesimo regime impositivo dell'operazione principale.

L’operazione è accessoria “quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.

Sul punto si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione affermando che: “(…) l'elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l'operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale”.

Connessione tra cessione del kit pasti e trasporto al cliente

Premesso ciò, con risposta n. 36 del 16 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate osserva come l’acquisto del kit pasto, effettuato tramite abbonamento, può avvenire solamente attraverso il servizio di traporto erogato dall’istante. Infatti il trasporto è parte indissolubile del rapporto di cessione dei pasti preconfezionati. Il cliente non potrebbe ottenere la scatola con i cibi recandosi presso la società in quanto questa non prevede un servizio di asporto.

Accertato, dunque, che l’acquisto del kit pasti e il trasporto/consegna della scatola presso il cliente sono elementi imprescindibilmente tra loro connessi nell'ambito dell'offerta commerciale, si afferma che tra il servizio di trasporto della scatola e la cessione della stessa sussista il nesso di dipendenza funzionale richiesto dalla norma per cui a tutti e due si applicherà l’aliquota Iva del 10 per cento.

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