Come ricordato dall’INPS, con messaggio n. 4752 del 28 novembre 2017, i voucher richiesti entro il 17 marzo 2017 possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017, per cui i committenti non potranno inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017.
Eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018 - anche se con data inizio della prestazione antecedente alla stessa dell’1 gennaio 2018 - verranno cancellate d’ufficio e il committente non riceverà alcuna comunicazione in merito.
Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018.
Sottolinea, inoltre, il messaggio che potranno essere richiesti i rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, mediante modello SC52, entro la data del 31 marzo 2018.
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