La riforma delle procedure concorsuali – Decreto legislativo 5/2006 – non regolarizza la posizione di chi ha dichiarato fallimento entro il 2005. Tale mancanza potrebbe rientrare nella lista delle correzioni allo studio della Commissione che inizierà i lavori a settembre. Prima della riforma fallimentare, chi era stato dichiarato fallito poteva intraprendere determinate attività d’impresa solo chiedendo al tribunale civile la riabilitazione, cosa che poteva essere fatta solo dopo la chiusura della procedura di fallimento. Con l’entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare, è stato soppresso il registro dei falliti. E’ stata così cancellata anche la procedura di riabilitazione con l’obiettivo anche di facilitare il reinserimento del fallito nel sistema sociale ed economico. Nel Dl 5/06 non c’è però una norma transitoria che faccia riferimento ai “vecchi” falliti. Salvo il caso dei titolari delle agenzie di pratiche automobilistiche, regolate dalla legge 264/91. Il problema va, dunque, risolto rapidamente e per tutte le attività.
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