Variazione dell’addizionale per il fondo vittime dell’amianto
Pubblicato il 14 novembre 2014
Con
Determina n. 328 del 3 novembre 2014, il Presidente dell’INAIL ha fissato l’
addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del
Fondo per le vittime dell’amianto, a decorrere dall’
anno 2014:
- nella misura del
1,33% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’art. 3, comma 3, del D.L. n.
30/2011;
- nella misura dello
0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del Settore Navigazione (ex IPSEMA) di cui all’art. 3, comma 4 del citato D.L. n. 30/2011, come meglio specificate nella circolare INAIL n.
32 del 5 maggio 2011.
Sono stati confermati, inoltre, i criteri di
individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale, come indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del D.L. n. 30/2011.
La determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro per l'adozione del provvedimento di competenza.