Variazione catastale. Retroattività o non retroattività?

Pubblicato il 16 aprile 2013 La Commissione tributaria provinciale di Mantova si è più volte pronunciata – sentenze n. 20/1/2013, n. 63/02/2013, n. 65/2/2013 – sulla questione della retroattività degli effetti della variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità dei fabbricati, affermando come le domande presentate dal contribuente ai sensi del Decreto legge n. 70/2011 retroagiscano anche oltre il quinquennio precedente a quello di presentazione della domanda medesima. Dello stesso parere anche la Commissione tributaria regionale di Bologna n. 65/12/12.

Un’opposta lettura, tuttavia, è stata recentemente affermata dalla Commissione tributaria provinciale di Modena - sentenza n. 75/02/2013 del 2013 – secondo la quale le domande di variazione catastale non hanno effetto retroattivo nonostante la previsione di cui all’articolo 7 del Decreto del ministero dell’Economia del 26 luglio 2012, ai sensi della quale gli effetti per il riconoscimento del requisito di ruralità decorrerebbero dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. Questa posizione discende dalla considerazione dell’assenza di un'espressa previsione di retroattività contenuta in una norma di rango primario.

Sarebbe opportuno, sul punto, un intervento chiarificatore delle Sezioni unite di Cassazione.
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