Varata la direttiva Ue con le disposizioni sui bilanci d’esercizio e consolidati

Pubblicato il 09 luglio 2013 Porta la data del 26 giugno 2013 la Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di alcune tipologie di imprese, che apporta alcune modifiche alla direttiva 2006/43/CE e ne abroga altre due: la direttiva 78/660/CEE e la 83/349/CEE del Consiglio.

La nuova regolamentazione rivede così le regole a livello europeo per ciò che riguarda la corretta redazione dei bilanci d’esercizio e di quelli consolidati. Relativamente al nostro Paese, la materia è stata finora disciplinata dal Codice civile, che grazie al Dlgs n. 127/1991 ha recepito le due direttive comunitarie sui conti annuali e i conti consolidati, ora abrogate dal nuovo testo comunitario.

Obiettivo della nuova direttiva europea è quello di fornire regole comuni da applicare in materia di bilanci d’esercizio, per far sì che i rapporti commerciali tra le imprese residenti in differenti Stati Ue risultino il più trasparenti possibili, tutelando, allo stesso tempo, i soci e i soggetti terzi.

La direttiva, rivolta alle società di capitali e alle società di persone che hanno tra i loro soci diretti o indiretti altre società di capitali, provvede a delineare le regole per la corretta composizione del bilancio d’esercizio, dettando le norme per la compilazione dello Stato Patrimoniale e del Conto economico e illustrando il contenuto della Nota Integrativa; definisce i principi generali di redazione; detta le regole per la corretta valutazione delle immobilizzazioni. Prevede inoltre delle semplificazioni, al riguardo, per le imprese di più piccole dimensioni, mentre dispone informazioni aggiuntive per le imprese maggiori e gli enti di interesse pubblico.

A livello di bilanci consolidati, la nuova Direttiva si pone come obiettivo principale quello di individuare i casi in cui è necessario rispettare l’obbligo di redigere il bilancio unico, fissando le modalità di redazione dello stesso, della nota integrativa e della relazione sulla gestione consolidata. Prevede, poi, l’esenzione da tale obbligo nel caso di piccoli gruppi di imprese, mentre lo rende facoltativo nel caso di gruppi di medie dimensioni. In ultimo, sancisce in via definitiva che gli Stati membri assicurino che entro 12 mesi dalla chiusura del bilancio, regolarmente approvato, le imprese pubblichino il bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione e depositino il giudizio dei revisori contabili nel rispetto delle disposizioni adottate da ciascuno Stato.

Le disposizioni contenute nella direttiva 2013/34/UE andranno recepite dai singoli Stati entro due anni: per quanto riguarda l’Italia, il termine previsto per accogliere le nuove regole in materia di bilanci è fissato al 20 luglio 2015.
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