Con la circolare 9 aprile 2020, n. 52, l'Istituto Previdenziale chiarisce le modalità di sospensione dei contributi previdenziali in ordine alle disposizioni di cui agli articoli 61 e 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
In particolare, se la sospensione dei versamenti di cui all'art. 61 coincide con la sospensione degli adempimenti, lo stesso non può dirsi per le prescrizioni del successivo art. 62, se non nella rubricazione del dettato normativo, generando una notevole incertezza tra gli operatori che, avendo correttamente adempiuto all'invio dei flussi UniEmens del mese di febbraio 2020 entro il 31 marzo 2020, si trovano a dover variare o reinviare le denunce contributive con i nuovi codici "N967" e "N969".
Appare, dunque, opportuno, in misura precauzionale, attendere ulteriori istruzioni prima di inviare i flussi relativi ai periodi di marzo ed aprile 2020 ed oggetto di sospensiva ai sensi dell'art. 18, Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.
L'art. 61, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, estende le misure previste dall'art. 8, Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, riservate alle imprese turistico recettive, alle agenzie di viaggio e turismo ed ai tour operator, anche ai seguenti soggetti:
Per tali soggetti, nell'arco temporale compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020, sono sospesi gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Si rammenta sin d'ora che, con riferimento alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche rientranti nella sopra richiamata lettera a), la sospensione avrà scadenza il 31 maggio 2020 (art. 61, comma 5).
Come indicato dalla circolare INPS 9 aprile 2020, n. 52, punto 5), alle imprese rientranti in tale ambito, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera a), è stato attribuito, sulla posizione contributiva, il codice di autorizzazione "7L", avente il significato di "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61". Pertanto, analogamente alle imprese di cui all'art. 8, Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, e successiva circolare INPS 12 marzo 2020, n. 37, le imprese dovranno, per i periodi di paga di febbraio e marzo 2020, inserire nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice "N967".
Per quanto concerne le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il periodo di sospensione vigerà per i periodi di paga di febbraio, marzo ed aprile 2020. A tali soggetti verrà attribuito, sulla posizione previdenziale, il codice di autorizzazione "7M", e sarà loro onere compilare il flusso UniEmens utilizzando il codice "N968" in luogo del precedente "N967", riservato alle aziende elencate dai punti b) a r) dell'art. 61.
Ai sensi dell'art. 62, comma 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020.
Come meglio specificato alla lettera c) della sopracitata norma, rientrano nell'ambito della sospensione anche i contributi previdenziali ed assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria.
In tal caso, le aziende interessate alla sospensione prevista dall'art. 62, comma 2, in relazione ai periodi di paga in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens dovranno inserire nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione "N969".
Come per la precedente fattispecie, la sospensione trova applicazione anche con riguardo ai piani di rateazione concessi dall'Istituto ed alle note di rettifica.
Per i soggetti che intendono avvalersi della sospensione in trattazione, l'applicazione delle istruzioni rilasciate dall'Istituto appare un ulteriore aggravio di adempimenti burocratici.
Atteso che nell'ambito delle misure emergenziali direttamente collegate al COVID-19 era, quantomeno, auspicabile l'istituzione di strumenti eccezionali volti a fronteggiare le conseguenze economiche della crisi sanitaria e sburocratizzare il complesso sistema in cui gli operatori sono giornalmente chiamati ad operare, con colpevole ritardo l'Istituto obbliga le imprese che intendono avvalersi della sospensione di cui all'art. 62, comma 2, a variare o a reinviare le denunce mensili relative al mese di febbraio 2020, ancorché, a parere di chi scrive, in contrasto con il comma 9, art. 44, Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, secondo cui "i sostituti d'imposta [...] trasmettono mensilmente in via telematica [...] all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento".
Ed invero, non poteva essere presagibile, stante il tenore letterale della norma, agli operatori del settore un'indicazione sulla "corretta" compilazione dei flussi UniEmens del periodo di febbraio 2020, atteso che il termine "adempimento" è richiamato esclusivamente nella rubricazione del farraginoso art. 62, e non già nel comma 2 della disposizione legislativa in commento.
Per quanto concerne i versamenti obbligatori dei committenti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi gli adempimenti ed i versamenti dei contributi dovuti sui compensi effettivamente erogati e così disciplinati in ragione delle diverse disposizioni di legge:
Periodo di corresponsione |
Sospensione |
Soggetti interessati |
Codice Calamità (UniEmens) |
02/2020 03/2020 |
1) invio dei flussi UniEmens; 2) versamento della contribuzione dovuta. |
Art. 61, comma 2 [elenco dei soggetti da a) a r)] e art. 8 D.L. n. 9/2020. |
Valore "25" |
02/2020 03/2020 04/2020 |
1) invio dei flussi UniEmens; 2) versamento della contribuzione dovuta. |
Art. 61, comma 5 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche). |
Valore "26" |
02/2020 |
1) versamento della contribuzione dovuta. |
Art. 62, comma 2 (soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo d'imposta). |
Valore "27" |
Con riferimento all'applicazione delle ritenute contributive l'Istituto Previdenziale conferma la rettifica delle indicazioni fornite con la discussa circolare 12 marzo 2020, n. 37 (messaggio INPS n. 1373 del 25 marzo 2020).
Invero, favorendo la posizione dei creditori di imposta, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando, chiaramente, l'obbligo di riversamento entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o mediante rateazione, sino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo.
A parere di chi scrive, in misura precauzionale, specie per le imprese rientranti nella "sola" sospensione dei versamenti previdenziali e non già degli adempimenti informativi, appare opportuno procedere, comunque, con la ritenuta previdenziale nel cedolino paga. Difatti, nel ricordare il combinato disposto dell'art. 19, comma 2, Legge 4 aprile 1952, n. 218, ("il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce"), e dell'art. 23, comma 1, ("il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori"), la ritenuta previdenziale potrebbe essere, alla ripresa dei versamenti, non più applicabile.
Ai sensi dell'art. 18, Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini di versamento relativi:
I suddetti versamenti devono intendersi sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 (Art. 18, comma 5, D.L. n. 23/2020).
QUADRO NORMATIVO Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 |
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