Valutazione rischi. Autocertificazione fino a maggio 2013, dal 1° giugno procedura standard

Pubblicato il 01 febbraio 2013 Il ministero del Lavoro, con la nota protocollo n. 2583 del 31 gennaio 2013, è intervenuto al fine di offrire alcuni importanti chiarimenti a proposito dell’entrata in vigore della procedura standard per la valutazione dei rischi da parte delle piccole e medie imprese.

La precisazione ministeriale si è resa necessaria per sciogliere alcuni dubbi circa il sovrapporsi di due date: quella approvata dal decreto 30 novembre 2012 pubblicato sulla “GU” n. 285 del 6 dicembre 2012, che prevede la possibilità per le Pmi di autocertificare la valutazione rischi fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore di tale procedura standardizzata (cioè fino al 6 maggio 2013) e quella del 30 giugno 2013, fissata dalla legge di Stabilità 2013, che ha previsto l’ultima proroga alla prima scadenza del 31 dicembre 2010 prevista dal Testo Unico e, di fatto, mai rispettata.

Proprio sull’alternanza di queste due date è intervenuto il Ministero a precisare quanto segue: “considerato che il decreto entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto”, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013”.

Dunque, a partire dal 1° giugno 2013, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti sarà obbligatoria la procedura standardizzata di valutazione dei rischi.

Si ricorda che tale procedura standard, voluta appunto dal Testo Unico, a favore delle Pmi può essere adottabile anche dalle imprese di maggiori dimensione (numero dipendenti da 11 a 50). Grazie ad essa le imprese si muniscono di un documento di valutazione rischi che le può mettere al riparo da eventuali contestazioni di non conformità e dalle relative sanzioni.
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