Valide le cartelle esattoriali emesse prima del giugno 2008 senza l’indicazione del responsabile
Pubblicato il 16 maggio 2011
La questione relativa ad una cartella esattoriale a titolo di Invim – che nei primi due gradi di giudizio era stata considerata illegittima a causa dell’assenza della sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento - è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.
Per i giudici tributari, la sottoscrizione costituiva elemento essenziale per la regolarità della cartella. La Suprema Corte, nel dirimere la questione, rinvia ai numerosi interventi legislativi in materia, che dal 2007 avevano visto coinvolta anche la Corte Costituzionale.
La Consulta, nel pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 7, comma 2, dello Statuto del contribuente, aveva precisato che
“l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un’inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione dei cittadini e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti dell’imparzialità della pubblica amministrazione".
Un successivo intervento legislativo – la conversione in legge del Milleproroghe del 2007 – ha, poi, puntualizzato che: la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità “
l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa”. Ciò vale, però, solo per i ruoli consegnati agli agenti di riscossione a partire dal 1° giugno 2008. Per le cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non è causa di nullità. Tutto ciò ha fatto sorgere un nuovo dubbio di legittimità sulla mancanza di una copertura retroattiva degli atti emessi prima di giugno 2008.
Ora, con la sentenza n.
8613 del 2011, la Corte di Cassazione ha messo un punto alla questione, sottolineando che l’atto di riscossione è valido anche se è stato emesso prima del giugno 2008 e non contiene l’indicazione del responsabile del procedimento. I supremi Giudici ribadiscono l’irretroattività della norma sull’illegittimità in assenza di sottoscrizione, affermando che la regolarità della cartella “
non dipende tanto dall’apposizione di un sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto da fatto che sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo”.