Con sentenza n. 15454 depositata il 22 luglio 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto il ricorso di un avvocato, avverso la pronuncia con cui il Tribunale (in sede di appello), aveva negato il pagamento dei compensi da esso pretesi in dipendenza di prestazioni professionali in favore di un Ente pubblico.
A detta del Tribunale, infatti, la procura generale rilasciata dall'avvocato in favore dell'allora Segretario generale dell'Ente in questione, non individuava con esattezza l'oggetto del contratto, perché, riferendosi genericamente a tutte le cause di recupero crediti, difettava del necessario collegamento con gli atti difensivi poi sottoscritti dal difensore.
Di diverso avviso la Cassazione, la quale, accogliendo le censure del ricorrente ed annullando con rinvio il provvedimento impugnato, ha formulato il principio di diritto per cui, in tema di contratti con la p.a. - che devono essere formulati ab substantiam per iscritto – il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., qualora sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per cui opera la procura medesima .
Nel caso di specie – rileva la Corte – la procura era stata conferita (per atto notarile) per "intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da altri intraprese e darvi impulso" ed il legale l'aveva proprio utilizzata per costituirsi nei vari processi esecutivi riguardanti l'Ente.
Per cui il Tribunale era incorso in un deficit motivazionale laddove aveva ritenuto generica la procura, senza tuttavia valutarne, in concreto, un profilo essenziale, ovvero, la relazione con le attività difensive svolte e poste alla base della domanda di pagamento.
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