La compagnia di assicurazione non può rifiutarsi di risarcire il danno derivante dall’incendio del veicolo assicurato per il fatto che il mezzo non era in movimento. Tranne nel caso in cui si tratti di incendio doloso.
L’affermazione arriva dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 3108 dell’11 febbraio 2010, statuendo sul ricorso presentato da una cittadina dopo che il tribunale aveva rifiutato di accordargli il risarcimento sostenendo che l’incendio di vettura sulla pubblica via non deve essere considerato danno da circolazione e quindi coperto da assicurazione. Ma i giudici hanno osservato come sia pacifico in giurisprudenza l’esclusione della risarcibilità del danno per incendio di veicolo in sosta solo se derivante da fatto doloso; negli altri casi, rammentano i magistrati, si è sostenuto che è relativo alla circolazione l’incendio propagatosi dal veicolo in sosta.
Pertanto deve considerarsi che la sosta è circolazione non potendo essere limitata in via restrittiva al solo veicolo in movimento e deve darsi luogo al risarcimento del danno da parte dell’assicurazione.
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