, con la sentenza n. 3921 del 20 febbraio sancito il seguente principio di diritto: l’assenza del lavoratore dal proprio domicilio in occasione della visita medica di controllo da parte dell’Inps per essere giustificata necessita non solo che il lavoratore ammalato dimostri di essersi recato dal medico specialista, ma anche che lo stesso sia in grado di provare che non avrebbe potuto effettuare tale visita al di fuori delle fasce orarie di reperibilità. La disciplina da applicare nel caso di malattia del lavoratore è prevista nell’articolo 5 della legge 300/70, che ha stabilito la possibilità per il datore di lavoro di svolgere accertamenti sulla malattia del dipendente, tanto che nel caso quest’ultimo non risultasse reperibile (ingiustificatamente) presso il proprio domicilio alla visita del medico dell’Inps può incorrere nella sanzione pari alla perdita del trattamento di malattia previsto dall’Istituto di previdenza nazionale a favore del lavoratore. Con il caso che ha portato alla sentenza in oggetto, ha stabilito, quindi, che affinché l’assenza alla visita di controllo non venga sanzionata con la perdita del trattamento economico di malattia è necessario che il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare la visita medica in orario diverso dalle fasce orarie di reperibilità.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".