Nella seduta di ieri, 1° luglio, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, il testo del decreto legislativo di recepimento delle novità introdotte dalla V direttiva antiriciclaggio (n. 2018/843/UE).
Il decreto introduce anche modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 90 e 92 del 2017, a loro volta attuativi della precedente direttiva antiriciclaggio n. 2015/849/UE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Per come si apprende dal testo del Comunicato stampa di fine seduta, le principali novità contenute nel provvedimento si sostanziano, in primo luogo, nella specificazione delle categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio.
Tra questi, vengono ricomprese anche le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ovvero le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo).
Nel novero dei soggetti obbligati, verrebbero inclusi, altresì, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i galleristi, i gestori di case d’asta e gli antiquari.
Il testo individua, a seguire, misure di cosiddetta “adeguata verifica rafforzata” che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, compresi specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi.
Vengono poi introdotti anche diversi strumenti utilizzabili dalle autorità di vigilanza per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi; tra questi, ad esempio, è ricompreso il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o il diniego all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani.
Si prevede, altresì, che la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo possa disporre, nelle sue funzioni di controllo e investigative, del Nucleo speciale di polizia valutaria.
Tra le altre misure indicate dal Governo, si segnala la fissazione del divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, e ciò in coerenza con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
Per finire, lo schema di decreto introduce modifiche che interessano le sanzioni e le relative procedure di irrogazione, nelle ipotesi di violazione delle norme dei due decreti modificati.
Il decreto legislativo è stato varato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".