Utilizzo della cosa comune senza alterazione e impedimento di pari uso
Pubblicato il 26 marzo 2012
La Seconda sezione civile della Cassazione, con la
sentenza n. 2741 del 23 febbraio 2012, ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 1102 del Codice civile, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso; in tale contesto, il condomino non può, a fortiori,
“limitare il normale godimento del bene di proprietà esclusiva”.
Ne consegue che, per verificare la legittimità della realizzazione, da parte di un condomino, di una canna fumaria che percorra tutto il muro condominiale non bisogna considerare se il nuovo manufatto impedisca o meno la veduta di un altro condomino bensì individuare se, con la realizzazione di essa, si sia concretizzato un impedimento o meno per gli altri comproprietari al normale uso del muro perimetrale medesimo.