Utilizzo dei locali sotterranei e semi-sotterranei: indicazioni dall'Ispettorato

Pubblicato il 30 gennaio 2025

Arrivano dalla Nota n. 811 del 29 gennaio 2025 dell’Ispettorato del lavoro le prime indicazioni operative sull’articolo 65 del decreto legislativo n. 81/2008, modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. e, della legge n. 203/2024 in tema di lavori in deroga in ambienti sotterranei e semi-sotterranei.

Uso dei locali sotterranei e semi-sotterranei

Le nuove disposizioni prevedono una deroga alle disposizioni generali per consentire l’utilizzo di locali sotterranei e semi-sotterranei, a patto che siano rispettate precise condizioni.

Tra queste figurano:

I datori di lavoro che intendono utilizzare tali ambienti devono presentare una comunicazione preventiva al competente Ufficio Territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), corredata da documentazione specifica.

Estensione della disciplina alle attività con particolari esigenze tecniche

La normativa introduce inoltre una disciplina specifica per le attività lavorative che si svolgono in locali sotterranei o semi-sotterranei per motivi legati a particolari esigenze tecniche.

Tra i settori interessati possono rientrare, ad esempio, attività di archiviazione, stoccaggio e gestione di infrastrutture tecnologiche.

Tali attività richiedono un’analisi approfondita per garantire che gli ambienti siano sicuri e idonei al tipo di lavorazione, evitando rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Obblighi di comunicazione per i datori di lavoro

Tempistiche e modalità

La comunicazione prevista dal comma 3 dell’art. 65 deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell’utilizzo dei locali e deve includere una relazione dettagliata che descriva:

  1. il tipo di attività che si svolgeranno nei locali;
  2. le lavorazioni previste, specificando che non producono emissioni di agenti nocivi;
  3. la conformità dei locali alle disposizioni normative.

La comunicazione deve essere accompagnata da una asseverazione tecnica, firmata da un professionista abilitato, che attesti:

Divieti e limitazioni

Non è possibile utilizzare locali sotterranei o semi-sotterranei per attività che comportano l’emissione di agenti nocivi.

Tra le lavorazioni vietate, si segnalano:

L’elenco non è esaustivo e potrebbe includere altre attività a rischio per la salute e la sicurezza.

Gestione del rischio radon nei locali sotterranei

L’utilizzo di locali sotterranei o semi-sotterranei richiede particolare attenzione alla presenza di gas radon, un rischio significativo per la salute dei lavoratori.

I datori di lavoro devono quindi:

Uso dei locali sotterranei e semi-sotterranei

La possibilità di utilizzare locali sotterranei o semi-sotterranei rappresenta una deroga alle normative generali, applicabile solo se sussistono specifiche condizioni.

Estensione della disciplina alle attività con particolari esigenze tecniche

La legge prevede disposizioni specifiche per attività che richiedono locali sotterranei o semi-sotterranei per motivi legati a esigenze tecniche. Tra queste attività rientrano:

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