Utilizzo abusivo di auto aziendale: licenziamento per giusta causa

Pubblicato il 16 novembre 2020

E’ stato confermato, dalla Cassazione, il licenziamento disciplinare irrogato da una Fondazione ad un proprio dipendente, a cui era stato addebitato di avere abusivamente ottenuto e utilizzato, durante le ferie, un’auto della società partner della datrice di lavoro.

Il lavoratore si era servito dell’autovettura per tutto il periodo delle ferie estive sino al momento della restituzione, appositamente sollecitata dalla concedente/comodante, oltre la scadenza del rapporto di godimento.

Egli, peraltro, non aveva adeguatamente segnalato, tramite la consegna di un corretto modulo di constatazione amichevole, un sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto, per sua colpa, nel periodo che aveva utilizzato la vettura.

Sanzione disciplinare proporzionata ad addebito

Nel testo dell’ordinanza n. 24601 del 4 novembre 2020, la Suprema corte ha respinto il ricorso promosso dal dipendente il quale, tra i motivi di doglianza, aveva lamentato la mancanza di proporzionalità tra la sanzione disciplinare e l'infrazione contestata, non integrante, a suo dire, una giusta causa di licenziamento.

Gli Ermellini, in particolare, hanno ricordato come l'accertamento della ricorrenza, in concreto, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, è sindacabile nel giudizio di legittimità, “a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli "standards" conformi ai valori dell'ordinamento esistenti nella realtà sociale”.

Nel caso in esame, invece, le censure formulate non erano apparse conferenti poiché non avevano evidenziato in modo puntuale gli "standards" dai quali la Corte d’appello si era asseritamente discostata.

Per come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità – si legge, inoltre, nella decisione - il licenziamento disciplinare è giustificato nei casi in cui i fatti attribuiti al prestatore d'opera rivestano il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario.

E nella specie, la Corte di Appello, nella valutazione della proporzionalità tra illecito disciplinare e sanzione applicata, si era attenuta a tale insegnamento traendone le conseguenze logico - giuridiche in termini di proporzionalità tra fatto commesso e sanzione irrogata; e ciò, anche in considerazione del fatto che la condotta del dipendente, palesemente violativa del prescritto obbligo di fedeltà, era stata posta in essere con modalità tali da mettere in dubbio la futura correttezza del prestatore.

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