La circolare n. 38 di ieri, emanata da Assonime mette in risalto i problemi applicativi dovuti dall’introduzione della tassazione integrale degli utili anche se provenienti da luoghi considerati paradisi fiscali. La tassazione piena per gli utili di black list, infatti, è prevista anche per gli utili distribuiti da società intermedie, nel caso in cui le imposte non siano già state prelevate dallo Stato di transito. Secondo Assonime, invece, la tassazione degli utili transitati extra black list dovrebbe essere effettuata solo in caso di partecipazioni di controllo detenute dal socio italiano in holding costituite per detenere partecipazioni in società dei paradisi fiscali. Inoltre il regime di imposizione totale in Italia dovrebbe essere disattivato nel caso in cui lo Stato estero abbia assoggettato a tassazione ordinaria gli utili pervenuti dai territori in black list. Altre questioni vengono sollevate da Assonime riguardo società intermedie con proventi ulteriori rispetto agli utili provenienti dalla black list.
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