Nell’ambito di una gara pubblica, il rilievo di un utile esiguo, di per sé, non equivale a determinare l’anomalia di un’offerta.
Un utile del genere, ossia, può sì costituire un indice sintomatico e deve indurre l’amministrazione procedente ad una verifica accurata dell’equilibrio complessivo dell’offerta ma, da solo, non basta per affermarne l’anomalia.
E’ quanto rilevato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nel testo della sentenza n. 368 del 25 giugno 2018.
Nella medesima decisione, il Collegio regionale ha altresì sottolineato, sempre per quanto riguarda la valutazione dell’anomalia dell’offerta, che la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative dell’imprenditore, anche se va comunque considerato che il contratto collettivo scelto deve essere comunque coerente rispetto all’oggetto dell’appalto.
In particolare, i giudici regionali hanno ritenuto che non fosse pertinente, con riferimento ad un appalto che aveva ad oggetto dei servizi cimiteriali e quello di autista del trasporto pubblico locale, l’applicazione del CCNL Multiservizi al personale in essi impegnato.
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