Il Tar della regione Puglia, con sentenza n. 12887/2008, ha accolto il ricorso di un'impresa che si era vista negare l'erogazione del contributo per le vittime del racket o dell'usura, a causa del parere contrario espresso dal comitato di solidarietà. Secondo i giudici amministrativi, il comitato aveva adottato un'interpretazione eccessivamente formalistica nei confronti dell'impresa, che, a causa di un attentato subito, si era vista costretta a cessare l'attività; lo Stato, si legge nella decisione, non può arretrare la propria tutela nei confronti di casi così gravi tali da determinare, addirittura, l'uscita della vittima dal mercato.
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