I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 20039 depositata il 6 ottobre 2016, hanno ribadito il principio secondo cui, in tema di condominio, è possibile che il singolo condomino usucapisca la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso.
Perché questo avvenga, tuttavia, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune.
Si deve, infatti, anche allegare e dimostrare il godimento del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile all'usucapione.
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