Usucapione. Diffida e messa in mora non sono atti interruttivi

Pubblicato il 01 settembre 2017

Per interrompere i termini per l’usucapione non è sufficiente l’invio di missive e diffide, né la vendita del bene in oggetto qualora possa comunque desumersi, in capo al possessore, la sussistenza e permanenza dell’animus possidendi.

Efficacia interruttiva, quali atti?

E’ quanto si desume dal testo dell’ordinanza di Cassazione n. 20611 del 31 agosto 2017, con la quale è stato ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale di fatto della cosa, oppure ad atti giudiziali volti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente.

Così, mentre può considerarsi atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell’atto di citazione con il quale si chieda la materiale consegna di tutti i beni dei quali si vanti un diritto dominicale, non risultano atti interruttivi né la diffida, né la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale.

Ed è sulla scorta di queste considerazioni che la Suprema corte ha confermato la statuizione con cui la Corte d’appello aveva dichiarato acquisiti per usucapione alcuni terreni oggetto di causa non ritenendo, per contro, sufficienti le prove depositate dalla parte convenuta per affermare l’interruzione dei termini di prescrizione.

E irrilevante, nella specie, è stata anche considerata la circostanza dell’intervenuto atto pubblico di compravendita del bene rivendicato, posto che – aveva sottolineato la decisione di merito, poi confermata anche in sede di legittimità - tale atto aveva riguardato la cessione di una piccolissima parte del terreno a confine con la proprietà degli acquirenti e, quindi, non era una circostanza sintomatica della mancanza di interesse da parte dell’attore al possesso dei terreni.

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