Secondo la Cassazione – sentenza n. 17208 del 2008 – lo sfruttamento esclusivo del bene comune da parte del singolo che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri non è riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre dal bene comune la più intensa utilizzazione, ma “ne integra un uso illegittimo in quanto il principio di solidarietà cui devono essere informati i rapporti condominiali richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione”. In particolare, la Corte ha negato ad un condomino, titolare di un esercizio commerciale, la possibilità di installazione e utilizzazione esclusiva, nell'area comune, di fioriere, tavolini, sedie e di tendone.
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