Uso aziendale. Non modificabile unilateralmente dal datore
Pubblicato il 09 settembre 2014
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
18780 del 5 settembre 2014, ha affermato che, in presenza di un
uso aziendale legato alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa, i lavoratori acquisiscono un
diritto.
Come più volte affermato dalla stessa Corte, l’uso aziendale, se non risulta una
contraria volontà delle parti, si inserisce, ai sensi dell’art. 1340 c.c., non già nel contratto collettivo, bensì in quello individuale, integrandone il contenuto; l’
esclusione di tale uso può pertanto avvenire soltanto in base alla
concorde volontà delle parti (Cass., sez. un., 3101/95; Cass. 1438/97; Cass. 9161/98; Cass. 10783/2000).
Inoltre, sui
diritti acquisiti sulla base di usi aziendali - come già affermato da Cass. 21 agosto 2009 n. 18593 - il datore di lavoro
non può incidere unilateralmente, a meno che non sia intervenuta una
modificazione dell’organizzazione del lavoro, che, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, abbia fatto venir meno il presupposto del diritto.