E’ illegittima e discriminatoria l’esclusione della candidata dalla selezione per la posizione di Capo servizio treno, a causa del suo deficit staturale, allorché l’azienda non abbia differenziato il requisito di altezza tra uomini e donne.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 30083 del 14 dicembre 2017, accogliendo le ragioni di una donna, candidata al concorso per la posizione di Capo treno, che si era vista escludere dalla selezione in ragione della sua statura e che aveva pertanto sollecitato una rivalutazione della sua idoneità fisica alla posizione aspirata. Domanda dapprima respinta dai giudici di merito, ma in seguito accolta dalla Corte Suprema.
In particolare, si contesta alla Corte territoriale – la cui pronuncia è qui impugnata – di aver disatteso la qualificazione della presente esclusione in termini di discriminazione (con conseguente violazione della norma costituzionale e della disciplina antidiscriminatoria ex D.Lgs. n. 198/2006). E la discriminazione, nella specie, consiste nella previsione di un limite staturale indifferenziato tra uomini e donne.
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