Un’unica imposta di bollo per l’istanza con più ricorsi in unico contesto

Pubblicato il 18 agosto 2010 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 82 del 17 agosto 2010, intervene a chiarire il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, dell’istanza di discussione in pubblica udienza, articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 546/1992, contenuta all’interno del ricorso introduttivo del processo, nel ricorso in appello o in altri atti processuali.

Si legge che l’istanza in oggetto rispetta le prescrizioni del n. 15), comma 3 dell’articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica 642/1972, che comporta il pagamento di un’unica imposta di bollo.

Infatti si parla di: “atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto”.

Il carattere generico a convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti fa ritenere che l’elencazione abbia natura esemplificativa delle finalità che la norma intende perseguire. Pertanto, il fatto che i termini “ricorsi introduttivi del processo, ricorsi in appello o altri atti processuali” non siano espressamente citati non osta al pagamento di una sola imposta di bollo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori italiani all'estero: retribuzioni convenzionali 2025

12/02/2025

Imposta di registro 2025, tutte le novità su autoliquidazione, cessioni e atti giudiziari

12/02/2025

Campione d'Italia: riduzione forfetaria per redditi del 2024

12/02/2025

Certificazione della parità di genere, contributi alle PMI: domande dal 26 febbraio

12/02/2025

Turismo: bando da 8 mln per formazione e innovazione in scadenza

12/02/2025

Regime speciale agenzie di viaggio. Armonizzazione con Gruppo IVA

12/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy