L’Università può legittimamente svolgere attività extralberghiere tramite le c.d. “Case per ferie” in favore di studenti e professori, ai quali viene offerto, attraverso dette strutture, un servizio complementare per esclusivi fini di ospitalità, funzionale ad implementare l’offerta didattico – formativa.
Lo ha stabilito il TAR Lazio, sezione seconda ter, accogliendo il ricorso di un Ateneo romano e, per l’effetto, annullando il provvedimento con cui il Comune vietava ad esso la prosecuzione dell’esercizio di attività ricettiva “Case per ferie”.
Risulta nella specie evidente, secondo il Collegio amministrativo, la strumentalità dell’attività ricettiva – non di tipo turistico, bensì di ospitalità socio culturale per studenti e docenti – con le finalità culturali perseguite dall'Ateneo.
Oltretutto l’immobile in questione – si legge nella sentenza n. 1234 del 23 gennaio 2017 - viene adibito ad alloggi e residenze per i soggetti sopra indicati, secondo modalità organizzative rispettose dell’autonomia propria dell’Ente.
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