Il Notariato, a pochi giorni dalla pubblicazione dei decreti attuativi sulle unioni civili, ha già predisposto alcune prime note su uno dei tre testi, il decreto legislativo n. 7/2017, che adegua le norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili.
Il decreto, in primo luogo, aggiunge quattro nuovi articoli alla Legge n. 218/1995 di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
Il primo di questi si occupa del matrimonio all’estero tra italiani dello stesso sesso (articolo 32-bis) il quale – precisa la norma - produce i medesimi effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.
La conversione da matrimonio a unione – sottolineano i notai – si determina solo con riferimento a matrimoni fra cittadini italiani dello stesso sesso e non fra stranieri dello stesso sesso o fra uno straniero e un cittadino italiano dello stesso sesso.
Da questa limitazione alla conversione, sembrerebbe doversi desumere che il matrimonio fra uno straniero e un cittadino italiano dello stesso sesso celebrato all’estero possa valere come matrimonio senza “conversione”.
Il secondo articolo introdotto (articolo 32-ter), attiene alle capacità e condizioni per costituire l’unione, forma, effetti e obbligazioni alimentari.
Viene sottolineato, nelle note, come in questo caso la disposizione abbia carattere generale, riguardando tutte le unioni civili tra maggiorenni, siano essi cittadini italiani o stranieri, costituite sia nel nostro paese che all’estero.
Ai sensi del primo comma dell’articolo, la capacità e le altre condizioni per costituire un’unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione della stessa.
Qualora, tuttavia, la legge nazionale di una delle parti non dovesse ammettere l’unione tra persone dello stesso sesso, si applica la legge italiana.
E’ questa – spiega il Notariato – una disposizione di garanzia coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU, per come anche sottolineato nella Relazione illustrativa del decreto.
A seguire, l’articolo 32-quater si occupa dello scioglimento dell’unione civile, riconoscendo la giurisdizione italiana in materia, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9 della Legge 218, anche nelle ipotesi in cui una delle parti è cittadina italiana o l’unione è stata costituita in Italia.
L’ultimo articolo aggiunto, il 32-quinquies intitolato “Unione civile costituita all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso”, sancisce che l’unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia, produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.
Per finire, il decreto legislativo n. 7, interviene a modifica e coordinamento dell’articolo 45 della Legge 218 per quanto riguarda le obbligazioni alimentari nella famiglia.
Nel novellato articolo – osservano i notai nelle note sulle novità normative – per le obbligazioni alimentari nella famiglia, precedentemente regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973, viene ora fatto rinvio al Regolamento (CE) n. 4/2009.
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