Unionecamere ha aggiornato al 26 agosto 20018 le risposte ad alcuni quesiti che le sono stati posti in relazione alla “Gestione degli Aiuti di stato e del Registro nazionale degli Aiuti di Stato”.
In primo luogo, si specifica quando un intervento pubblico può essere qualificato come aiuto di Stato.
Nella FAQ n.1, Unioncamere precisa quali sono i requisiti che una misura deve possedere per essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
L’intervento pubblico per essere qualificato come aiuto di Stato deve produrre un vantaggio per l’impresa a cui è rivolto. Il fatto che vi sia solo un trasferimento di denaro da un soggetto pubblico ad un impresa non comporta necessariamente un vantaggio per quest’ultima.
È necessario, invece, verificare se grazie all’intervento ricevuto, l’impresa migliora la propria situazione finanziaria a condizioni diverse dalla normali condizioni di mercato.
Con riferimento al caso del contributo offerto sotto forma di voucher a copertura delle spese per l’attività svolta dai tutor aziendali nell’ambito dei progetti di alternanza scuola – lavoro, la FAQ n. 5 specifica che non si tratta di aiuto di Stato.
Ciò, in quanto le imprese che ricevono un’indennità a fronte dell’ospitalità che offrono agli studenti non godono di nessun vantaggio, in quanto il voucher costituisce tutt’al più un risarcimento per i costi che l’impresa dovrà sostenere per assistere lo studente.
Le imprese che decidono di non ospitare studenti non dovranno, infatti, sopportare alcuno dei costi previsti per la gestione dell’alternanza e di conseguenza tale voucher acquisisce soltanto la funzione di stimolo per le imprese ad aderire all’iniziativa.
Per tali motivi, si può escludere che il voucher, nel caso in esame, possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del citato Trattato.
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