Il 30 settembre 2016 è scaduto il termine per l'invio del modello Unico 2016, ma con il superamento di tale data non si è concluso il complesso iter che caratterizza la procedura che governa l'inoltro del modello di dichiarazione.
Le dichiarazioni che sono state inviate nei termini, ma sono state scartate dal sistema, possono essere rinviate entro cinque giorni. In tal caso, non conta che la nuova trasmissione avvenga dopo la data del 30 settembre.
Infatti, quando si verifica l'errore è necessario, entro i 5 giorni successivi, rimuovere la causa che ha creato lo scarto e che viene indicata nella ricevuta dell'Agenzia, ripetendo l'invio. In caso contrario le dichiarazioni non ritrasmesse saranno considerate omesse.
Inviata la dichiarazione, entro 30 giorni dal termine di presentazione – quindi entro il 30 ottobre - gli intermediari devono consegnare al contribuente l’originale del modello, firmato da quest’ultimo e dall’intermediario, con la copia della ricevuta telematica.
Sarà onere del contribuente conservare i documenti ricevuti fino allo scadere dei termini previsti per l'accertamento. L’intermediario, invece, è tenuto a conservare la sola copia del modello trasmesso, sempre per il periodo previsto per l’accertamento.
Anche se spesso si è portati a pensare che è il modello consegnato al contribuente sia quello originale, di fatto la dichiarazione è quella che risulta inviata in telematico.
La stessa giurisprudenza prevalente (Cassazione, sentenza n. 20047/2013) ha, infatti, sancito che “la dichiarazione che deve considerarsi presentata dal contribuente è quella trasmessa in via telematica, mentre la copia cartacea sottoscritta dal contribuente è uno strumento utile ai soli controlli, eventuali e successivi, da effettuarsi da parte dell’amministrazione finanziaria in ordine alla genuinità ed alla paternità della dichiarazione trasmessa per via telematica”.
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