Oggi, 16 giugno 2016, è l'ultimo giorno utile per il versamento a titolo di saldo delle imposte relative all'anno 2015 e della prima rata di acconto per il 2016
Sono chiamati alla cassa i contribuenti che presentano:
- Unico 2016 Pf persone fisiche;
- Unico 2016 Sp società di persone e soggetti assimilati;
- Unico 2016 Sc società di capitali ed enti commerciali (con esercizio che coincide con l’anno solare) Unico 2016 Enc enti non commerciali.
È, poi, l'ultimo giorno anche per versare tutte le altre imposte e contributi “collegati” al modello Unico 2016.
Tenuti a rispettare la scadenza fiscale del 16 giugno anche i contribuenti che:
Coloro che non rispettano la scadenza in programma potranno eseguire i versamenti di Unico entro il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40%.
Il 16 giugno è anche l'ultimo giorno per pagare, con modello F24 o con bollettino postale, la prima rata dell’Imu e della Tasi per il 2016, oltre che il saldo 2015 dell’Imu per gli enti non commerciali, in questo caso però si potrà utilizzare solo l'F24 e non il bollettino postale.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle imposte comunali si va incontro a sanzioni pari al 30% (1% giornaliero per i primi 15 giorni e 15% annuale fino a 90 giorni). Si deve poi ricordare che nel caso in cui Comune inizi la verifica fiscale e non si è ancora provveduto a pagare, il contribuente non potrà avvalersi del ravvedimento operoso per l’Imu e la Tasi, come invece avviene per gli altri tributi gestiti dall'amministrazione finanziaria.
Il MEF, con la nota 27267 del 9 giugno 2016, risponde ad alcuni quesiti in ordine all'Imu e alla Tasi.
Al dubbio sollevato dalla confederazione degli agricoltori circa la spettanza dell’agevolazione prevista dalla legge di Stabilità 2016 nel caso in cui una unità immobiliare in comproprietà tra padre e figlio sia utilizzata come abitazione dal figlio, che non corrisponde nulla al padre in relazione alla sua quota di proprietà, il Mef risponde che il beneficio in questione vada riconosciuto; pertanto, l'Imu e la Tasi si devono pagare al 50% nel caso in cui il fabbricato sia concesso in comodato tra genitori e figli comproprietari dello stesso immobile.
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