Unico 2010, operazioni straordinarie al doppio test del riallineamento e affrancamento accelerato

Pubblicato il 09 giugno 2010

Le società che nel corso del 2009 hanno realizzato operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento d’azienda) possono optare per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 176 del Tuir, o possono procedere con il riallineamento speciale previsto dall’articolo 15 del Decreto legge n. 185/2008. Un doppio binario.

La strada dei disallineamenti affrancabili richiede che l’operazione di riorganizzazione societaria abbia per oggetto un complesso aziendale e non solo singoli beni come, per esempio, immobili o partecipazioni. La legge 244/07 ha introdotto la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali dei beni iscritti nelle immobilizzazioni materiali e immateriali compreso l’avviamento, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12, 14 o 16% per scaglioni di valori (rispettivamente fino a 5, da 5 a 10 e oltre 10 milioni di euro). Il riallineamento può avvenire anche in caso di fusione inversa. Il pagamento dell’imposta sostitutiva può avvenire nell’esercizio successivo a quello della riorganizzazione oppure in quello ancora seguente, versando la prima rata pari al 30% del totale entro il termine di pagamento delle imposte (16 giugno, prorogato al 6 luglio senza pagamento della maggiorazione dello 0,4%). Le successive rate del 40% e del 30% andranno pagate rispettivamente nel 2011 e nel 2012.

Altra possibilità per le operazioni straordinarie effettuate nel corso del 2009 è quella del riallineamento speciale, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% sull’intero valore, con il versamento in un’unica soluzione entro la data fissata per il pagamento delle imposte di Unico 2010. Questa seconda opzione riguarda l’avviamento, i marchi e le altre attività immateriali non affrancabili con il metodo ordinario. Nel caso specifico di avviamento e marchi, con il pagamento del 16% si ottiene la deduzione di quote non superiori ad un nono del valore anche senza transito dal conto economico. La deducibilità scatta, però, solo dal 2011; pertanto, nel 2010 non è ammessa alcuna deduzione a differenza di ciò che avviene se si sceglie il metodo dell’affrancamento.

Per le operazioni straordinarie effettuate nell’esercizio 2008 non è prevista la doppia strada, ma è consentito il solo affrancamento ex articolo 176, comma 2-ter, del Tuir.

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