Il prorogarsi, per il secondo anno consecutivo, della crisi economico/finanziaria non può non essere tenuto in considerazione in sede di dichiarazione dei redditi. Nella compilazione del modello Unico 2010, gli operatori non potranno trascurare gli effetti negativi della congiuntura economica. Nello specifico, appare fondamentale il calcolo della deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali, ai sensi dell’articolo 96 del Testo unico sulle imposte.
Secondo la nuova formulazione della citata disposizione normativa, per il calcolo degli interessi passivi sostenuti da soggetti Ires, fatte salve alcune eccezioni come le società consortili e le società costituite per l'esercizio di attività particolari o partecipate da enti pubblici, si rende necessario procedere allo sviluppo del test basato sul reddito operativo lordo. Si rendono cioè deducibili gli interessi passivi contabilizzati a conto economico che - al netto degli interessi attivi - restano al di sotto della soglia determinata applicando il coefficiente del 30% al risultato della gestione caratteristica (Rol), calcolata quale differenza tra il valore e i costi della produzione e dei canoni leasing di beni strumentali, comprensivi degli interessi impliciti.
Il meccanismo non è, però, di immediata applicazione se si considerano le difficoltà legate alla corretta individuazione degli interessi che ai sensi del comma 3 del citato articolo 96 Tuir devono essere limitati e quelli che, invece, sono completamente esclusi.
Da ciò, le difficoltà che si incontrano nella compilazione del quadro RF della dichiarazione dei redditi; con particolare riguardo ai righi RF118 – RF121, in cui deve essere indicato l’ammontare degli interessi passivi riportati a nuovo e passibili di deducibilità nei prossimi esercizi. Dunque, per la corretta compilazione del prospetto degli interessi passivi è necessario che venga effettuata una preventiva verifica dei conti della società, per quantificare gli interessi passivi e gli oneri assimilati che devono essere riportati nella casella 1 del rigo RF118. Tale esigenza diventa sempre più importante per quelle società per cui vi è maggiore probabilità che una quota di oneri ecceda il plafond deducibile. In tali circostanze, infatti, è necessario partire dalle risultanze contabili della voce C17 del conto economico, integrandola con il valore degli interessi passivi impliciti presenti su eventuali contratti di leasing. Successivamente la stessa voce dovrà essere rettificata, dato che potrebbero essere presenti componenti negative che non devono essere prese in considerazione in sede di calcolo (oneri finanziari civilisticamente contabilizzati sul valore delle immobilizzazioni e altri interessi già sottoposti a limitazioni, interessi impliciti nei canoni di leasing, eccetera).
Maggiore attenzione nella compilazione del prospetto per la deducibilità degli interessi deve essere prestato da quelle società che già nel 2008 hanno dovuto rendere imponibile una quota degli oneri finanziari, dato che in essa si dovranno cumulare anche le risultanze di Unico 2009.
Iinfine, si ricorda che i soggetti indicati nel comma 5-bis dell’articolo 96 e gli altri soggetti finanziari non sono tenuti alla compilazione del suddetto prospetto, in quanto questi possono rendere indeducibile, in via definitiva, una quota del 4% dell’ammontare degli interessi passivi, che è riportata nel rigo RF16 (colonna 2).
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