Unico 2009 include solo la dichiarazione Iva Per l’Irap modello separato

Pubblicato il 23 settembre 2009

Mercoledì 30 settembre sarà l’ultimo giorno utile per l’invio telematico delle dichiarazioni annuali dei redditi. Dopo la trasmissione dei modelli 770, semplificato ed ordinario (entro il 31 luglio), adesso è la volta del modello Irap e Iva. Da quest’anno c’è una grande novità al riguardo: la legge Finanziaria per il 2008 dispone che “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo”. La disposizione non è stata applicata per i modelli Irap 2008, già approvati, ed è così slittata a partire dalle dichiarazioni relative ad Unico 2009. Pertanto, da quest’anno, il modello Unico 2009 raccoglierà al suo interno solo la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Iva, mentre i contribuenti che devono presentare anche il modello Irap dovranno predisporre un documento specifico per l’invio separato. Sarà, così, necessario inviare due file separati all’agenzia delle Entrate, che provvederà, a sua volta, a smistarli tra le Regioni e le Provincie autonome interessate. Anche la trasmissione dovrà avvenire in modo autonomo, usando due modelli F24 distinti. Nel caso di presentazione della dichiarazione tramite intermediari abilitati, quest’ultimi dovranno effettuare una doppia presentazione automatica, rilasciando un doppio impegno alla presentazione telematica.

In questi ultimi giorni, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, si stanno intensificando le verifiche dei dati indicati nei modelli da inviare. Oltre ai controlli sui valori riportati nei vari prospetti e al raffronto con quelli dell’anno precedente, un’attenzione particolare meritano anche i dati riportati nei modelli relativi agli studi di settore. L’analisi di quest’ultime informazioni appare di fondamentale importanza ai fini della verifica della congruità del contribuente e in caso di errore è suscettibile di fare scattare delle sanzioni, anche piuttosto pesanti. Resta ferma, ovviamente, la possibilità del contribuente di rimediare volontariamente, ricorrendo al ravvedimento operoso entro il termine di presentazione di dichiarazione dell’anno in cui si è commesso l’errore.

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