Unicità dello stato di figlio e possibilità di cognome anche solo materno

Pubblicato il 10 gennaio 2014 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2014, è stato pubblicato il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 recante la “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” e con cui viene definitivamente eliminata ogni residua discriminazione, nel nostro ordinamento, per quanto concerne i figli nati o meno nel contesto del matrimonio, nonché prevista l'unicità dello stato di figlio.

Il Decreto legislativo entrerà in vigore il 7 febbraio 2014.

Tra le altre novità, si segnala la soppressione del comma terzo dell'articolo 537 del Codice civile, che consentiva ai figli legittimi, di soddisfare in danaro o beni immobili ereditati la porzione spettante ai figli nati fuori del matrimonio, salva opposizione avanti il giudice. Per tutti i figli, inoltre, sono previsti i medesimi effetti successori nei confronti di tutti parenti.

Il provvedimento sostituisce, altresì, la nozione di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”, introduce il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni, limita a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità.

Sempre in materia di filiazione si segnala che, a pochi giorni dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 gennaio 2014 che ha censurato l'Italia per il sistema che impedisce di trasmettere ai figli il solo cognome materno, il Governo ha messo all'ordine del giorno della seduta del 10 gennaio un disegno di legge elaborato dalla Presidenza e dai ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri contenente “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli” proprio in esecuzione della sentenza citata.
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